Il tribunale dei minorenni di Roma ha riconosciuto il diritto di una coppia di donne ad adottare ognuna la figlia dell’altra, e si tratta del primo caso in Italia di ”adozione incrociata” del figlio del partner. Il giudice del tribunale dei minori della capitale ha emesso la sentenza favorevole con riferimento alle cosiddette adozioni in casi particolari. Le due bambine (4 e 8 anni) nate dopo inseminazione artificiale, porteranno dunque lo stesso doppio cognome ma per la legge italiana non saranno sorelle. Anche se il capitolo sulla Stepchild Adoption è stato stralciato dalla Legge Cirinnà, la giurisprudenza ha lo stesso degli strumenti per far valere il diritto all’adozione dei figli dei partner dello stesso sesso.
Fintanto che i Tribunali dei minori non verranno smantellati, è a loro che gli italiani ricorrono quando la materia da sbrogliare riguarda le adozioni dei figli del partner. Nonostante quello che molti credono, già ora i giudici possono decidere di riconoscere una sorta di stepchild adoption in base alla legge esistente sull’adozione in casi particolari.
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L’articolo 44 lettera D della legge 184 del 1983 norma infatti i casi particolari di adozione, quelli in cui gli attori, ovvero i genitori (ai quali non viene richiesto di specificare l’orientamento sessuale), sono persone non sposate o single ai quali viene riconosciuto il diritto di adottare i bambini, in qualche modo ”allargando” la famiglia di origine senza sostituirsi ad essa.
Ci sono già stati casi del genere in Italia che hanno riguardato coppie dello stesso sesso, oltre a quello riportato qui sopra dell’adozione incrociata. Come citato sul Corriere da Laura Laera, presidente del tribunale dei minori di Firenze, che ricorda come a ottobre scorso la Corte di appello di Milano ha trascritto la sentenza spagnola con cui una donna aveva adottato la figlia biologica della moglie, e prima lo stesso Tribunale dei minori di Roma si era già espresso in maniera favorevole all’adozione per una donna italiana della bambina partorita dalla compagna.
Alla luce del caso Vendola l’argomento resta pur sempre spinoso: se i diritti dei gay non vengono tutelati da un Parlamento che non concede loro ”ufficialmente” la possibilità di adottare il figlio del partner, in realtà la questione sembra essere facilmente aggirabile e soprattutto dipendente dalla disponibilità economica della coppia che desidera avere un figlio a tutti i costi. Quelli che possono permettersi di andare all’estero ad adottare o a sottoporsi alla inseminazione artificiale, una volta tornati in Italia in qualità di ‘genitori’ si possono poi rivolgere ai Tribunali e devono sottoporsi alla discrezionalità del giudice perché venga riconosciuta in maniera parziale una situazione che di fatto già esiste, pur senza tutele dato che non è riconosciuta dalla normativa.
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