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Confermata una nuova agevolazione dell’Agenzia delle Entrate per chi ha subito il terremoto: prevede che coloro che si sono ritrovati con la propria ‘prima casa’ inagibile a causa del sisma, possano usufruire nuovamente del beneficio ‘prima casa’ per l’acquisto di un nuovo immobile. E’ ciò che è emerso dalla risoluzione n. 107/E, pubblicata oggi, dall’Agenzia delle Entrate, in risposta alla richiesta di un contribuente rimasto coinvolto dagli eventi sismici dell’agosto e dell’ottobre del 2016.
La nuova agevolazione dell’Agenzia delle Entrate sugli immobili acquistati come prima casa, colpiti dal terremoto e dichiarati dalle autorità competenti inagibili, consente ai cittadini coinvolti di acquistare un nuovo immobile usufruendo nuovamente del beneficio ‘prima casa’.
La risoluzione n. 107/E dell’Agenzia delle Entrate, chiarisce definitivamente che l’agevolazione ‘prima casa’ per un nuovo acquisto dunque, può essere riconosciuta al proprietario di un altro immobile comprato usufruendo dello stesso beneficio, se quest’ultimo non risulta idoneo all’utilizzo, secondo criteri oggettivi.
La risoluzione dell’Agenzie delle Entrate spiega che in caso di evento sismico ‘si configura una fattispecie non prevedibile e non evitabile, che ha comportato, nel caso oggetto dell’interpello, l’impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l’immobile acquistato per finalità abitative’ e specifica che l’oggettiva inagibilità dell’immobile deve essere attestata dall’ordinanza dell’autorità competente, che ha dichiarato l’inagibilità dell’immobile e che pertanto non potrà più essere utilizzato per la sua funzione primaria di ‘prima casa’.
Il contribuente beneficiario dell’agevolazione e pertanto in possesso di una prima casa inagibile, potrà continuare a godere dell’agevolazione ‘prima casa’ sul nuovo acquisto anche quando le autorità competenti revocheranno l’inagibilità dell’appartamento colpito dagli eventi sismici. In conclusione, se a seguito del nuovo acquisto agevolato, viene revocata dagli organi competenti la dichiarazione di inagibilità su quello ‘vecchio’, resta comunque confermato il beneficio goduto dal contribuente all’atto dell’acquisto del nuovo immobile. Al momento del nuovo acquisto, infatti, risultavano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa in materia di ‘prima casa’, per godere dell’agevolazione.
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