Indennità di malattia valida anche per ansia e depressione. Arriva la decisione dalla Cassazione attraverso una nuova ordinanza.
Sul sito INAIL sono riportati tutti gli importi per la misura.
La corte di Cassazione, attraverso l’ordinanza n. 29611 emessa l’11 ottobre del 2022 ha preso una decisione inerente all’indennità di malattia.
È stato stabilito che i lavoratori dipendenti possono usufruire di questa misura anche nel caso in cui la malattia sia legata alla depressione a causa di problemi sullo stesso luogo di lavoro.
Al riguardo, nel Testo Unico in cui sono presenti appunto le disposizioni per l’assicurazione obbligatoria in ambito delle malattie e degli infortuni sul lavoro, è possibile indennizzare non solo le malattie fisiche, ma anche quelle psichiche, riconducibili al rischio sul lavoro.
Non si parla semplicemente del lavoro in sé, ma anche della modalità di svolgimento dello stesso.
Con la sentenza emessa nel mese di ottobre, la cassazione ha preso in esame il caso di un lavoratore nello specifico.
Si tratta di un uomo che è entrato nel baratro della depressione proprio a causa del suo stesso impiego lavorativo.
L’INAIL, dopo aver ricevuto la richiesta di indennità di malattia, è stata costretta a accettare tale richiesta.
Sul sito dell’INAIL è possibile leggere che l’indennità di malattia non è altro una prestazione che va in sostituzione alla normale retribuzione lavorativa.
Tale indennità è corrisposta nel momento in cui si presentano infortuni sul lavoro oppure eventi di malattia, partendo dal giorno successivo al presentarsi dell’evento.
Questa cifra verrà corrisposta fino a quando non sarà effettivamente appurata la guarigione clinica.
L’indennità di malattia viene erogata su base giornaliera.
L’INAIL segue degli specifici valori, ossia fino al novantesimo giorno di malattia viene corrisposto il 60% della retribuzione media giornaliera, a seguire, dal 91esimo giorno viene corrisposto il 75%.
Nel caso in cui dovesse esserci anche un ricovero, l’istituto ha in suo potere la riduzione di un terzo dell’importo erogato.
Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare fino al 90° giorno, il 60% dell’indennità che spetta al lavoratore.
Nel momento in cui invece si parla di indennità temporanea, questa viene calcolata tenendo conto della retribuzione ricevuta dal lavoratore nei quindici giorni precedenti all’evento di malattia.
Infine l’INAIL precisa anche quali sono le modalità attraverso cui l’indennità di malattia viene erogata.
È possibile ricevere l’importo attraverso accredito su conto corrente, sia bancario che postale, oppure su libretto di deposito nominativo bancario o libretto di deposito nominativo postale.
Vi è anche la possibilità di riceverlo su carta prepagata dotata di codice IBAN.
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