In attesa del nuovo Dpcm, entrano in vigore da oggi le tre nuove ordinanze firmate dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, con l’obiettivo di rafforzare le misure di prevenzione e contrasto al Covid su diverse aree del territorio. Entrano in fascia arancione rafforzato 18 Comuni della provincia di Mantova, 12 del pavese, 10 nel milanese, 9 in provincia di Cremona e l’intera provincia di Como. Ma qual è la differenza tra zona arancione e zona arancione scuro?
Come in zona arancione, nella fasce arancione scuro, sono vietati tutti gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, che andranno giustificati esibendo una autodichiarazione.
All’interno del proprio comune è consentito spostarsi tra le ore 5 e le ore 22, senza dover motivare lo spostamento. Resta sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti può spostarsi dalle 5.00 alle 22.00 entro i 30 km dai confini comunali. Sono esclusi però gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
In base a quanto previsto dall’Ordinanza regionale n. 705, non è consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale, anche se ubicate in territori diversi da quelli elencati nell’Ordinanza. Inoltre, chi non risiede nel territorio della Provincia di Brescia, Provincia di Como o dei Comuni sopra elencati, non può recarsi presso la propria “seconda casa”, se ubicata all’interno dei territori elencati nell’Ordinanza.
Per i comuni ricompresi nella fascia arancione ‘rafforzata’, le ordinanze regionali definiscono la sospensione della didattica in presenza per tutte le classi delle scuole elementari, scuole medie, scuole secondarie di secondo grado, nonché la sospensione delle scuole dell’infanzia. Per i territori già precedentemente collocati in fascia arancione prima del 3 marzo, a partire da tale data riprendono i servizi socio-educativi per la prima infanzia, ovvero fino a 36 mesi di età.
Ai bambini e studenti che hanno residenza o domicilio in uno dei territori sopra elencati, ma frequentano scuole o servizi aventi sede in comuni diversi, è fortemente raccomandata la didattica a distanza. Mentre resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione educativa nei confronti di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. L’asporto è consentito fino alle ore 18.00 per i bar e per enoteche e altre attività commerciali al dettaglio di vendita di sole bevande. Mentre rimane consentito l’asporto fino alle ore 22 per le altre attività, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento. È inoltre confermata la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.
Chi vive in zona rossa non può andare a trovare a casa amici e parenti nemmeno una sola volta al giorno, come era invece a Natale. Non è specificato se il divieto sia valido anche per le zone in arancione rinforzato.
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