Assegno di divorzio, si cambia dopo la sentenza della Corte di Cassazione che stabilisce nuovi parametri, eliminando il tenore di vita e mettendo in primo piano il criterio dell’indipendenza o dell’autosufficienza economica per il calcolo dell’assegno di mantenimento al coniuge che lo richiede. La Prima sezione civile, con la sentenza 11504 del 10 maggio 2017 ha così superato l’orientamento tenuto fino a oggi, che collegava la misura dell’assegno al parametro del “tenore di vita matrimoniale“, indicando come criterio “di spettanza dell’assegno – avente natura ‘assistenziale’ – l’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge che lo richiede“.
La sentenza della Consulta conferma il rigetto, deciso dalla Corte d’appello di Milano nel 2014, della richiesta di assegno divorzile avanzata da Lisa Caryl Lowenstein nei confronti dell’ex marito Vittorio Grilli, già ministro dell’Economia nel Governo Monti.
Con questa decisione i giudici hanno cambiato i principi di diritto per la determinazione dell’assegno di divorzio che non viene più legato al tanto temuto tenore di vita, per cui molti ex coniugi sono costretti a sborsare assegni di mantenimento più che cospicui, ma al principio dell’indipendenza.
Alla base della sentenza c’è il superamento della concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come ”sistemazione definitiva”: cambia la società e cambia anche il matrimonio che, secondo la Consulta, oggi è un “atto di libertà e di autoresponsabilità“, un “luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile” e non un “interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale“.
Per il calcolo dell’assegno di mantenimento dunque si dovrà tenere conto di nuovi parametri: dopo la fase dell’accertamento sulla situazione economica dei coniugi, “informata al principio dell’autoresponsabilità economica” di ciascun componente della coppia quali “persone singole“, si dovrà valutare se la richiesta dell’assegno di divorzio sia compatibile con le condizioni di legge, cioè la mancanza di “mezzi adeguati” o comunque impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive”: l’unico riferimento però dovrà essere l’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge e non il tenore di vita avuto fino al matrimonio.