Assegno di ricollocazione per disoccupati: a chi spettano i 5mila euro

Assegno ricollocazione

Assegno di ricollocazione: vediamo cos’è, a quanto ammonta l’importo del voucher e chi può richiedere il beneficio introdotto a favore dei disoccupati con il Jobs Act. Scopriamo i meccanismi dell’assegno di ricollocazione, se è vero che chi lo chiede perde la Naspi e chi invece, è escluso dalla possibilità di sfruttare l’incentivo.

COS’E’ L’ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

L’assegno di ricollocazione è una misura di sostegno alle politiche attive del lavoro introdotto con il Jobs Act, cioè un sussidio rivolto ai disoccupati per permettere un loro più rapido inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. E’ dunque uno strumento utile a chi non ha un impiego, che consente di beneficiare di un voucher spendibile presso Centri per l’Impiego o Agenzie per l’impiego o accreditate per la ricerca di lavoro, o presso i delegati della Fondazione consulenti per il lavoro, che potranno incassarlo solo se riusciranno a trovare una nuova occupazione al beneficiario della misura.

A QUANTO AMMONTA L’ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

L’importo dell’assegno di ricollocazione può essere compreso tra i 250 euro e i 5.000 euro. Quanto erogato dipenderà dall’occupabilità del soggetto che lo richiede – ciò significa che più si avranno difficoltà a trovare un’occupazione congrua e più alta sarà la somma erogata -, e dalla durata del contratto di lavoro ottenuto.

CHI PUO’ RICHIEDERE L’ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

Quali sono i lavoratori che possono richiedere l’assegno di ricollocazione? L’assegno di ricollocazione può essere richiesto con domanda da tutti i disoccupati che percepiscono la Naspi da almeno 4 mesi. Su questo punto occorre spendere un po’ di tempo in più per chiarire alcuni aspetti della norma. Infatti, tante persone credono che con la richiesta dell’assegno di ricollocazione si perda il diritto a beneficiare della Naspi, l’indennità di disoccupazione. Questo non è vero. Scopriamo di più.

COME FUNZIONA L’ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

L’assegno di ricollocazione è un contributo che viene garantito per i lavoratori disoccupati, che però non possono fare del denaro ciò che vogliono, in pratica non è il lavoratore disoccupato ad ottenere l’assegno, ma la struttura che offre servizio di assistenza nella ricerca di lavoro. Ovvero l’importo del voucher viene erogato dallo Stato ai CPI o alle Agenzie per il lavoro che trovano al disoccupato una nuova ed effettiva occupazione con contratto a tempo indeterminato. La somma viene quindi erogata al Centro per l’Impiego o all’Agenzia per il lavoro, che la può incassare soltanto dopo che il lavoratore ha firmato il nuovo contratto di lavoro.

COME RICHIEDERE L’ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

Il disoccupato deve fare domanda presso il sito ANPAL (agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, un nuovo organismo creato con il Jobs Act, che dovrebbe coordinare le diverse realtà presenti), presso un Centro per l’impiego, o tramite il Portale Unico Registrazione disoccupati. Attraverso il modulo si dovrà scegliere l’ente presso cui ricevere assistenza per la ricerca di lavoro ed entro 7 giorni il lavoratore potrà ricevere il voucher per pagare i servizi dell’Ente prescelto. L’importo (come dicevamo, da 250 a 5.000 euro) cambia in relazione alla difficoltà di reinserimento del lavoratore nel mercato del lavoro e al tipo di contratto stipulato.

ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE E NASPI

L’assegno di ricollocazione è erogato ai disoccupati che presentano domanda, ma cosa rischiano i percettori di Naspi? Se un disoccupato che percepisce Naspi fa domanda di assegno di ricollocazione, perde il diritto alla disoccupazione? Diciamo che il disoccupato che fa domanda per ricevere l’assegno di ricollocazione è obbligato ad accettare le offerte di lavoro congrue proposte dal CPI o dall’Agenzia per il lavoro, altrimenti rischia la revoca del diritto a percepire la Naspi. Ma se l’offerta di lavoro non è congrua, cioè non è adatta al proprio profilo professionale, il disoccupato può rifiutare e non c’è nulla da perdere.

CHI NON PUO’ FARE DOMANDA DI ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

Mentre prima abbiamo visto chi può richiedere l’assegno di ricollocazione, vediamo ora chi non può richiederlo: 1) i disoccupati che risultano già impegnati in misure di politica attiva analoghe (contratto/assegno di ricollocazione, accompagnamento al lavoro, dote lavoro) erogate da Regioni e Province Autonome; 2) i disoccupati che stanno svolgendo corsi finanziati da un soggetto pubblico (corsi di formazione per l’inserimento al lavoro, corsi di formazione per l’adempimento dell’obbligo formativo, tirocini, servizio civile); i disoccupati che hanno ottenuto un finanziamento pubblico per iniziare un’attività.

LE NOVITA’ INTRODOTTE CON LA LEGGE DI BILANCIO 2018

Con l’ultima legge di bilancio è stato esteso l’ambito di applicazione dell’assegno di ricollocazione. Da quest’anno la misura non è più sperimentale ma definitiva, e si può utilizzare anche quando il lavoratore non è ancora disoccupato, ma è a rischio di perdere il lavoro, perché rientra in una procedura di cassa integrazione guadagni straordinaria, per crisi o riorganizzazione.
Spesso queste procedure rappresentano per buona parte dei dipendenti l’anticamera del licenziamento.
Per tale ragione, in questi casi, la procedura di consultazione sindacale può concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione che dovrà indicare ambiti aziendali e profili a rischio di esubero.
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione di un accordo di tale genere, i lavoratori a rischio di esubero possono richiedere all’Anpal l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione.E possono spenderlo prima di perdere il lavoro, per ottenere dal Centro per l’impiego o dall’Agenzia privata scelta il servizio di assistenza intensiva.

ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE: LE DIFFERENZE TRA DISOCCUPATI E LAVORATORI A RISCHIO ESUBERO

In questa situazione, i lavoratori a rischio esubero non hanno l’obbligo di accettare un’eventuale offerta di lavoro “congrua”. Se accettano una delle proposte fatte, e il datore di lavoro non è riconducibile all’impresa che li ha collocati in cassa integrazione, possono beneficiare di un’esenzione dall’imponibile ai fini Irpef sulle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto in essere, sino al limite massimo di 9 mesi di stipendio. E possono percepire anche un contributo mensile pari al 50% dell’assegno di cassa integrazione che avrebbero incassato.
Contemporaneamente, il datore di lavoro che impiega lavoratori a rischio esubero ottiene uno sgravio del 50% sui contributi – fanno eccezione solo i premi Inail – a suo carico, entro il limite di 4.030 euro su base annua. Se l’assunzione è a tempo indeterminato, tale sgravio avrà la durata di 18 mesi, per le assunzioni a tempo determinato il beneficio avrà durata annuale – se poi il datore trasforma un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato avrà un bonus fino a raggiungere lo sgravio dei 18 mesi.
(Testi a cura di Kati Irrente e Roberto Bosio)

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