Assente da scuola per 20 anni su 24, la prof viene destituita dal Miur per “inettitudine assoluta”

Una prof di un istituto di Chioggia è stata destituita dal Miur per “inettitudine assoluta”, dopo essere stata assente 20 anni su 24 di servizio. Un vero disastro, per gli studenti, che oltre a non poter contare sulla sua presenza, si ritrovavano a dover fare i conti anche con voti in pagella dati a caso e lezioni approssimative, poiché l’insegnante troppo presa dal suo smartphone. Il ministero dell’Istruzione, quindi, dopo le segnalazioni ricevute ha deciso di iniziare un procedimento nei suoi confronti, e dopo i primi gradi di giudizio, la Cassazione ha deciso per la destituzione.

aula scuola
Un’aula scolastica – Nanopress.it

La Cassazione ha deciso la destituzione di un’insegnante di storia e filosofia per “inettitudine assoluta”, ribaltando così la sentenza di primo grado che aveva dichiarato illegittimo il provvedimento in quanto sostenuto da un esame di appena tre giorni, secondo i giudici non sufficienti, fatto dalle ispettrici inviate dal Miur nel 2013. La Corte d’Appello, invece, aveva ribaltato il giudizio, stabilendo la destituzione della prof, impiegata in un istituto di Chioggia, in provincia di Venezia, ora confermato anche dagli “ermellini”. L’insegnante, su 24 anni di servizio, sarebbe stata assente per ben 20, svolgendo il regolare lavoro solo per 4 mesi consecutivi, scatenando il malumore degli studenti, alle prese con il pressapochismo delle sue lezioni, oltre ai voti dati a caso e il fatto che non si presentasse mai con i libri di testo, al punto da doverseli far prestare dagli alunni stessi. Per difendersi, la donna ha fatto riferimento alla “libertà di insegnamento” ma ciò non è bastato a sfuggire alla decisione dei giudici. Alla prof, pare, sarebbero state assegnate le cattedre presso l’istituto secondario di anno in anno, in quanto moglie di un ufficiale della Guardia di Finanza operante in zona.

Prof destituita per “inettitudine assoluta” dal Miur: assente 20 anni su 24 di servizio

“La liberà di insegnamento in ambito scolastico è intesa come autonomia didattica diretta e funzionale a una piena formazione della personalità degli alunni, titolari di un vero e proprio diritto allo studio. Non significa che l’insegnante possa non attuare alcun metodo o che possa non organizzare e non strutturare le lezioni” con questa motivazione, nei giorni scorsi, la Cassazione ha rigettato il ricorso di un’insegnante di storia e filosofia di una scuola di Chioggia, destituendola dalla svolgimento della sua professione.

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Studenti di un istituto superiore – Nanopress.it

Il suo comportamento, denunciato dagli studenti delle sue classi, aveva portato nel 2013 ad un ispezione di tre giorni da parte di alcuni responsabili del Miur, che aveva messo in luce tutte le sue lacune: “Assenza di criteri sostenibili nell’attribuire voti, non chiarezza e confusione nelle spiegazioni, improvvisazione, lettura pedissequa del libro di testo preso in prestito dall’alunno, assenza di filo logico nella sequenza delle lezioni, attribuzione di voti in modo estemporaneo ed umorale, pessima modalità di organizzazione e predisposizione delle verifiche”. Insomma, un vero disastro, che aveva portato al licenziamento dell’insegnante, che tuttavia aveva fatto ricorso per via giudiziale.

In primo grado, i giudici avevano ritenuto illegittimo il suo licenziamento, considerando l’ispezione del Miur troppo breve, ma la Corte di Appello aveva invece dato ragione alla scuola e al giudizio del ministero, sentenza confermata alcuni giorni fa in Cassazione. Per gli “ermellini“, la prof va destituita dall’insegnamento per “inettitudine permanente e assoluta”, nonostante la sua difesa basata sul concetto di “libertà di insegnamento”. La docente sarebbe stata assente ben 20 anni su 24 di servizio, svolgendo le lezioni continuativamente solo per 4 mesi.

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