L’autovelox e gli altri apparecchi simili per rilevare la velocità sono la bestia nera di tutti gli automobilisti. Soprattutto perché vengono usati molto spesso, in particolare dai comuni, esclusivamente per fare cassa, senza che questo enorme fiume di denaro venga poi effettivamente impiegato per migliorare la sicurezza stradale.
Fortunatamente esistono delle regole per posizionare e segnalare queste apparecchiature. Ma non è detto che vengano sempre rispettate. Mai fidarsi dei comuni, in questi casi. Diverse volte in passato hanno provato a fare i furbi, e ci sono molte sentenze della magistratura a confermarlo. Quindi Se c’è la possibilità di fare un ricorso e vincerlo, è proprio su questo importante dettaglio. Riepiloghiamo quello che le norme dicono e che i funzionari sono obbligati a rispettare.
Premessa: è consentito l’uso di rilevazione automatica senza la presenza di agenti. Quindi è lecito inviare la multa a casa, senza che sia necessaria la contestazione immediata dell’infrazione. La legge 168 del 2002 ha introdotto una eccezione proprio per questi casi al principio della contestazione immediata stabilito dall’articolo 200 del Codice della strada.
Tuttavia non si possono piazzare gli apparecchi solo dove è più redditizio. Esistono disposizioni precise da rispettare, legate alla pericolosità del tratto di strada e alla eventuale difficoltà di procedere alla contestazione immediata, che resta comunque il metodo principale da seguire. L’individuazione di quei tratti di strada deve essere espressamente approvata dal Prefetto. Lo specifica la direttiva del ministero dell’Interno varata il 14 agosto 2009, la famosa direttiva Maroni.
Passiamo all’omologazione dell’apparecchio. Non si può usare il primo aggeggio che capita. Il Codice della strada, all’articolo 45, impone che segnali stradali e apparecchiature per la rilevazione della velocità siano preventivamente autorizzati e omologati dal ministero dei Lavori pubblici o da quello dei Trasporti.
L’omologazione riguarda il modello, non il singolo dispositivo. Però il verbale della multa deve riportare numero e data del decreto ministeriale di omologazione del modello utilizzato per la rilevazione della velocità. Se il verbale non lo riporta, si può ricorrere al Giudice di pace. Non è automatico che la multa venga annullata, ma ci sono buone probabilità. Inoltre l’omologazione scade dopo 20 anni.
L’aspetto più importante è quello della segnalazione dell’apparecchio. Per molti anni, in larga parte dai comuni ma non esclusivamente da loro, sono stati eseguiti veri e propri agguati agli automobilisti, nascondendo l’apparecchio nei modi più barbari, senza minimamente segnalarne la presenza. Il perché è molto semplice: se c’è il segnale, l’automobilista rallenta ed evita la multa, quindi il comune non incassa. Alla faccia della sicurezza stradale.
Nel 2007 finalmente il mondo politico intervenne per regolare la materia. La legge numero 160 del 2 ottobre modificò l’articolo 142 del Codice della strada, introducendo il comma 6-bis, che dice: “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno“.
In concreto, i successivi decreti e circolari ministeriali hanno stabilito che la distanza massima della segnalazione non può superare i 4 Km e deve essere ripetuta in caso di incroci. Purtroppo non viene fissata una distanza minima precisa. Si prescrive solo che questa deve essere adeguata alla velocità e consentire l’avvistamento tempestivo da parte dell’utente. Ovviamente per velocità s’intende quella del Codice. Quindi se il limite è 50 Km/h e noi andiamo a 100, non riusciremo mai a rallentare in tempo. E se causiamo un tamponamento, come minimo ci sarà il concorso di colpa, oltre alla multa. Generalmente, si usa una distanza minima di 400 metri, ma non è sempre così.
Importante: sia le segnalazioni fisse (cartelli) che quelle mobili (cartelli portatili o pannelli luminosi) devono essere ben visibili. Non si possono collocare in posizioni seminascoste e non devono essere microscopici. Inoltre il verbale della multa deve specificare se postazione di controllo e segnaletica sono permanenti o temporanee.
La buona visibilità dell’apparecchio e dei segnali significa che è vietato mettere l’autovelox a bordo di un’auto civetta, non riconoscibile come veicolo della polizia. Si può invece usare l’apparecchio su un’auto regolare di pattuglia. Quindi, quando ci avviciniamo ad un’auto della polizia, dobbiamo dare per scontato che abbia un autovelox a bordo e quindi viaggiare a velocità legale.
Però se l’autovelox a bordo dell’auto di pattuglia viene usato di notte, questa deve avere i lampeggianti accesi, sempre per il principio di segnalazione visibile. Se sono spenti, la multa non è valida. Lo ha ribadito la sentenza del Giudice di pace di Gallarate numero 101/2014.
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