Qual è il significato del termine BAIL IN, come funziona nel dettaglio e come fare a tutelarsi se si hanno i propri risparmi in banca? Il tanto chiacchierato ‘salvataggio interno‘ è tornato alla ribalta della cronaca dopo l’annuncio del Monte dei Paschi di Siena di un’offerta pubblica di acquisto su 11 obbligazioni subordinate, con l’obbligo di reinvestire il denaro incassato nell’aumento di capitale da 5 miliardi. Mps ha infatti ‘messo le mani avanti’ avvertendo i titolari dei bond subordinati a cui è rivolta l’offerta di conversione volontaria in azioni che, qualora l’aumento di capitale non dovesse riuscire, i titoli “potrebbero essere soggetti a riduzione del relativo valore nominale” oppure a “conversione forzata” in azioni, secondo i criteri e l’ordine previsto dalla normativa sulle risoluzioni bancarie. Approfondiamo di seguito l’argomento con una guida per il risparmiatore.
SIGNIFICATO DI BAIL INIl bail in è un’espressione anglosassone che indica un procedimento di salvataggio delle banche in crisi attraverso le risorse interne dell’istituto. Nel caso di uso di contributi pubblici, quindi esterni alla Banca, si parla invece di bail out. Possiamo tradurre quindi la locuzione bail in con ‘salvataggio dall’interno’.
COME FUNZIONA IL BAIL IN OVVERO IL SALVATAGGIO DALL’INTERNO DI UNA BANCA IN CRISIDal 1° gennaio 2016, grazie alla Direttiva BRRD n. 2014/59 dell’Unione Europea per il risanamento e risoluzione di enti creditizi e imprese di investimento, la crisi economica di una banca può essere risolta attraverso il bail-in, ossia con la partecipazione degli investitori e/o risparmiatori della banca in possesso di determinate attività finanziarie emesse dallo Stesso Istituto di credito. Dunque gli azionisti e i creditori della Banca sono chiamati a contribuire al salvataggio secondo una precisa gerarchia. Vediamola.
In caso di crisi o dissesto di una banca, le prime attività finanziarie ad essere interessate dal bail in sono, in ordine: 1) le azioni e gli altri titoli di capitale; 2) le obbligazioni subordinate (che vengono interessate, nei casi meno gravi, dalla conversione in azione); 3) le obbligazioni ordinarie non garantite e non subordinate, 4) i depositi bancari, ma solo per l’importo eccedente i 100.000 euro (quest’ultimo pari alla soglia massima di protezione prevista dal sistema di garanzia dei depositi). Per chi ha più conti nella stessa banca vale il saldo totale e se questi supera i 100mila euro, la quota eccedente non è al sicuro, in quanto la garanzia vale come se ci fosse un deposito unico.
Non sono interessati da svalutazione o conversione in capitale, quindi restano esclusi dalla procedura di salvataggio, ovvero dal prelievo forzoso: 1) i depositi bancari con importi inferiori e fino a 100.000 euro (soglia che sale a 200.000 se il conto è cointestato a un’altra persona), i libretti di risparmio, gli assegni circolari e i certificati di deposito nominativi sempre entro la soglia stabilita; 2) le obbligazioni garantite (covered bond); 3) i depositi di strumenti finanziari (conto titoli) o di beni custoditi (come ad esempio gli oggetti riposti in una cassetta di sicurezza); 4) i titoli investiti in polizze assicurative.
Riassumendo: per i risparmiatori con conto sotto i 100mila euro che però hanno altri soldi in fondi, azioni o Btp valgono le stesse regole applicate ai conti correnti per libretti e certificati di deposito: zero rischi fino a 100mila euro. Il deposito titoli non è coinvolto nel salvataggio, mentre i singoli titoli detenuti in tale strumento, sì. Chi possiede titoli depositati in una banca a rischio, che però non possiede azioni dell’istituto del quale è cliente, può dormire sonni tranquilli: non c’è rischio per i titoli conservati nel deposito di una banca in fallimento. Per chi possiede due o più conti aperti in banche diverse può fare affidamento sulla stessa soglia di protezione, ovvero 100mila euro, per ciascun istituto mentre chi possiede un conto su una banca online gode delle stesse tutele se si tratta di prodotti offerti da uno degli istituti aderenti Fitd.
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COME TUTELARSI DAL RISCHIO BAIL INSecondo l’ordine di priorità stabilito dall’Unione Europea, i primi a pagare il Bail in sono gli azionisti, che possono vedere ridotto o azzerato il valore dei loro titoli, seguiti da chi ha sottoscritto obbligazioni subordinate, possessori di obbligazioni ordinarie e infine i correntisti con liquidità superiore a 100mila euro sul conto, ma solo se la precedente gerarchia non dovesse bastare a risanare il fallimento della banca. Come fare dunque a tutelarsi dal rischio di un prelievo forzoso? Il consiglio che sentiamo di dare ai risparmiatori è di non affidare troppi soldi a una sola banca sola e restare entro la fascia di deposito dei conti correnti garantiti dallo Stato che rientra nei 100mila euro. Chi avesse disponibilità maggiori può valutare l’apertura di più conti protetti in diverse banche oppure optare per altre forme di risparmio, come quelle citate nel precedente capitolo sulle attività finanziarie escluse dal Bal in.
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