Le principali regole del Codice della Strada sono valide per tutti i veicoli, con o senza motore. Una di queste norme, valida anche per le bici, è l’art. 141 del CdS: si riferisce ai limiti di velocità ed alle gare tra veicoli.
C’è il rischio di essere multati per una competizione di bici su strada? Cosa prevede la legge riguardo ai limiti di velocità per le due ruote? Cosa si rischia in entrambi i casi? Ti conviene scoprirlo, è importante.
Bici: attenzione ai limiti di velocità
Seppure un ciclista non possa rischiare una sanzione per eccesso di velocità tramite rilevazione dell’autovelox (la bici non ha targa), il divieto è valido anche per la due ruote.
Chi supera i limiti di velocità in sella ad una bici può essere visto e fermato da un poliziotto. Può essere multato anche senza l’uso di un’apparecchiatura elettronica, in base alla valutazione dell’agente.
Certo è che la valutazione deve essere accurata visto che le multe aumentano a seconda della velocità. Non avendo una certezza matematica sull’andatura precisa del ciclista, l’agente dovrà approssimare per difetto.
Bici: quasi 700 euro di multa per questa infrazione
Le sanzioni previste per i ciclisti relative all’eccesso di velocità variano in base all’entità della velocità effettiva:
- Eccesso fino a 10 km/h rispetto al limite: da 41 a 169 euro;
- Superamento di oltre 10 km/h fino a 40 km/h rispetto al limite massimo: da 169 a 680 euro;
- Eccesso di oltre 40 km/h fino a 60 km/h: da 532 a 2.127 euro. A differenza dell’automobilista, il ciclista non rischia ovviamente la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi;
- Superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km/h: da 829 a 3.316 euro.
Sanzione per ciclisti che fanno a gara
Tanto gli automobilisti quanto i ciclisti non possono fare gare di velocità su strada. La sanzione, prevista dall’art. 141 del CdS, va da 173 a 694 euro.
La Cassazione ha sottolineato che la multa scatta a prescindere dall’esistenza di un preventivo accordo tra conducenti. Bastano certi comportamenti per far scattare l’infrazione, ovvero manovre finalizzate a superarsi a vicenda, anche per un breve tratto di strada.
In caso di corse clandestine (solo) di auto e moto, si passa dall’infrazione al reato penale vero e proprio previsto dall’art. 9 bis del Codice della Strada che interessa sia chi organizza la competizione sia chi vi partecipa. Tale reato non riguarda i ciclisti per i quali resterà valido l’illecito amministrativo sanzionato con una multa da 173 a 694 euro.