Sui Bonus edilizi, l’Agenzia delle Entrate fornisce utili chiarimenti sul visto “ora per allora”, il quale non deve essere trasmesso. Ecco la differenza con il bollo ordinario.
L’AdE ha chiarito che il visto “ora per allora” non deve essere trasmetto in quanto non rappresenta una conditio sine qua non per poter esercitare le opzioni. Per poter accedere al bonus edilizio è necessario indicare all’Entrate tutti gli elementi essenziali dell’opzione selezionata, ovvero sconto in fattura o cessione del credito. Dal chiarimento dell’Agenzia dell’Entrate si comprende che il visto “ora per allora” è rilevante per la fase del controllo. Questo visto per conformità non è assolutamente obbligatorio per procedere all’attivazione dei bonus edilizi, tra cui superbonus, sismabonus ed altri. A cosa serve il visto “ora per allora”? Facciamo chiarezza in merito.
È l’Agenzia delle Entrate a chiarire a cosa serva il visto di conformità “ora per allora”. Il visto in questione non serve per accedere ai bonus edilizi, superbonus e altri, ma consente di limitare la responsabilità del cessionario in sede di monitoraggio effettuato dall’AdE. Con le nuove Faq pubblicate sul sito istituzionale dell’Entrate in data 6 giugno 2023, l’AdE offre utili chiarimenti sul rilascio del visto “ora per allora” relativo ai bonus edilizi (superbonus, bonus facciate, ecobonus, bonus barriere architettoniche ed altri).
Anche se il 17 febbraio 2023 il governo ha bloccato la cessione del credito e lo sconto in fattura nei bonus edilizi, la disciplina del visto di conformità non ha subito alcuna modifica. Pertanto, chi opti per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, è necessario acquisire il visto di conformità “ora per allora” sulle notifiche delle due opzioni.
Il visto di conformità “ora per allora” non è necessario nel caso in cui si tratti di spese sostenute e riferite a lavori in edilizia libera di importo non eccedente i 10mila euro, se si tratta di bonus casa diversi dal superbonus 110%. Inoltre, il visto non spetta nel caso di bonus edilizi diversi dal 110% goduti sotto forma di detrazione fiscale. Rimane necessario nel caso di bonus facciate.
Il professionista incaricato deve indicare nel documento che attesta il rilascio del visto gli elementi essenziali. Tra questi, devono essere presenti il protocollo della comunicazione dell’opzione selezionata, l’ammontare della spesa sostenuta e del credito oggetto di cessione, il codice fiscale del condominio, il codice tributo del credito e l’anno di sostenimento della spesa.
A differenza del bollo ordinario, il visto “ora per allora” non deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate in quanto non è obbligatorio per accedere ai bonus edilizi. La finalità del visto è quella di limitare la responsabilità del cessionario del credito. Il professionista incaricato deve aver effettuato la comunicazione preventiva.
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