Attraverso l’ultima manovra, il bonus prima casa under 36 è stato prolungato fino al 31 dicembre del 2023 ed è indirizzato a coloro che hanno un reddito Isee che non supera i 40.000 euro.
Un’agevolazione che presenta molti punti interrogativi a partire dagli immobili ammessi fino agli atti agevolabili. Ecco quindi un articolo in cui andremo a fare chiarezza su ogni punto.
La legge di bilancio, che è entrata in vigore il primo gennaio del 2023, ha visto l’approvazione anche del bonus prima casa under 36 il quale sarà disponibile per tutto l’anno in corso.
Questa è un’agevolazione che potrà essere utilizzati da coloro che ancora non hanno compiuto 36 anni e che desiderano acquistare la prima casa.
Delle condizioni al cui interno non manca una lista degli immobili che possono essere detraibili insieme alle regole economiche le quali restano più o meno le stesse che erano già state applicate l’anno passato.
Il bonus casa under 36 è indirizzato a coloro che desiderano acquistare la prima casa in quel periodo di tempo che va dal 26 maggio del 2021 al 31 dicembre del 2023.
È molto importante che i soggetti in questione non abbiano ancora compiuto 36 anni di vita e che, nell’anno in cui hanno firmato il contratto per l’acquisto, non avevano un ISEE superiore a 40.000 euro.
È necessario però stabilire la propria residenza all’interno del comune in cui è presente l’immobile, una cosa che deve essere fatta entrano oltre 18 mesi da quando si è proceduto all’acquisto.
Inoltre è necessario non possedere dei diritti di proprietà oppure di usufrutto o uso e abitazione di un’altra dimora all’interno dello stesso territorio a meno che non si sia proceduto all’acquisto di un altro immobile utilizzando la stessa agevolazione.
Il bonus casa under 36 può essere utilizzato per l’acquisto di immobili appartenenti alle classi A/2; A/3; A/4; A/5; A/6; A/7 e A/11.
Tra queste categoria fanno parte anche le rimesse, i magazzini e le tettoie a patto che abbiano una sola pertinenza.
È molto importante che l’acquisto avvenga insieme a quello delle abitazioni principale oppure, attraverso un atto separato a patto che venga stipulato entro il limite temporale dell’agevolazione.
Tra i vari immobili che però non appartengono alla lista di quelli che è possibile acquistare con questo bonus troviamo quelle definite con categoria come A/1; A/8 e A/9.
Per quello che riguarda gli atti agevolabili, i benefici fiscali verranno poi applicati a tutto quello che è inerente al trasferimento oneroso della proprietà insieme al trasferimento o alla costituzione dei diritti di godimento delle case appena elencate.
Ogni agevolazione non sarà applicato all’interno dei contratti di vendita preliminari anche se è possibile utilizzare questo bonus per l’acquisto di immobili all’asta.
Nel caso in cui si parla di acquisti a cui viene applicata anche l’IVA, gli aiuti in questione permettono di evitare il pagamento di imposte di registro ipotecario e catastale.
Per le compravendite soggette ad IVA, ci saranno diverse agevolazioni tra cui anche la possibilità di non pagare le imposte di registro catastale e ipotecaria insieme ad un credito d’imposta uguale all’iva che viene applicato dal venditore che può essere utilizzato per il pagamento di imposte successive.
Ci sono delle situazioni in cui si andrà a perdere questa agevolazione.
E questo è ciò che accade nel momento in cui non si possiedono i requisiti specifici.
Tra questi troviamo l’assenza degli atti soggetti a imposta di registro in cui si va a subire il recupero di questa imposta.
Un altro esempio è dato dal momento in cui, quando si paga un acquisto soggetti ad IVA, si deve pagare sia l’imposta di registro, catastale ipotecario che la sostituzione del credito o rimborso.
In ogni caso resta fissa l’aliquota dell’IVA col 4%.
Ma cosa accade se l’agevolazione decade? Nel momento in cui si verifica questa situazione, vuol dire che la dichiarazione manca di alcuni requisiti oppure che il soggetto in questione non abbia trasferito dalla residenza nei termini previsti o che la casa sia stata venduta entro 5 anni e non dopo un anno a seguito del riacquisto.
Altri episodi in cui potrà essere ricaduta l’agevolazione è la mancata cessione della prima casa posseduta in precedenza entro 365 giorni dall’acquisto della nuova abitazione.
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