La Corte di Cassazione, dopo “un’approfondita e condivisa riflessione” ha affermato con la sentenza 11868 della sezione lavoro depositato in data odierna che il licenziamento del personale del pubblico impiego non è disciplinato dalla Legge Fornero ma dall’articolo 18 dello statuto dei lavoratori.
I dipendenti pubblici, dunque restano fuori dalle modifiche della Legge Fornero e del Jobs Act per quanto concerne il licenziamento. Due strade parallele dunque tra privato e pubblico, in quest’ultimo caso il dipendente può essere reintegrato in caso di licenziamento illegittimo come prevede l’articolo 18 dello statuto dei lavoratori, una regola che era stata limitata dalla Fornero. Ulteriore modifica si è poi verificata con il Jobs act per cui il reintegro è stato concentrato sui soli casi di licenziamento per motivi discriminatori.