Con l’introduzione del nuovo Piano Casa previsto dal Premier Renzi e dalla sua squadra di Governo, l’aliquota della cedolare secca sugli affitti a canone concordato subisce un taglio significativo. A cominciare dal 2015, la cedolare secca si è ridotta dal 15% al 10% fino al 2017, con il duplice obiettivo di aumentare il numero degli affitti a canone ridotto e combattere la piaga degli affitti in nero dall’altro. Ma chi può usufruire della cedolare secca?
Precisiamo innanzitutto che il taglio dell’aliquota della cedolare secca prevista dal Piano Casa 2014 vale per i contratti a canone concordato, quelli stipulati nei Comuni ad alta tensione abitativa che devono rispettare gli accordi territoriali tra sindacati degli inquilini e associazioni della proprietà, ed è stata estesa anche ai Comuni colpiti da calamità naturali per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza negli ultimi cinque anni.
Nel caso in cui l’immobile risulti già in locazione a canone concordato e si sia optato per la cedolare secca, il taglio dell’aliquota dal 15 al 10% si applica in via automatica sugli affitti già dal 1 gennaio 2014. Se invece il contratto a canone concordato è in corso (senza cedolare), il locatore la può scegliere entro il termine per il pagamento dell’imposta di registro annuale.
Quando parliamo di contratti di locazione a canone concordato intendiamo quelli stipulati solo nei Comuni ad alta tensione abitativa, che devono rispettare gli accordi territoriali tra sindacati degli inquilini e associazioni della proprietà. Il canone, in particolare, deve essere compreso tra il minimo e il massimo fissato ma sempre inferiore a quello di mercato.
La cedolare secca ricordiamo essere un’imposta introdotta con l’intento di sostituire quelle dovute sui redditi da locazione (Irpef e addizionali, imposta di registro, imposta di bollo). E’ riservata solo alle persone fisiche proprietarie di un immobile e titolari di un diritto di godimento (diritto di superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione e servitù prediali). La cedolare secca viene applicata agli immobili adibiti ad uso abitativo accatastati in una delle categorie abitative del gruppo “A”, fatta eccezione per l’ “A10″ relativa a uffici e studi privati.