L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 115/E diramata venerdì 1° settembre, consente di beneficiare delle sanzioni ridotte previste dall’istituto del ravvedimento operoso, in caso di omessa o tardiva presentazione della comunicazione della proroga del contratto di locazione in regime di ‘cedolare secca’.
Secondo quanto ufficializzato con la risoluzione n. 115/E dell’Agenzia delle Entrate, il locatore che comunica in ritardo la proroga del contratto di locazione per il quale ha aderito al regime della cedolare secca, può avvalersi del ravvedimento operoso e pagare una sanzione ridotta.
La normativa prevede che la sanzione base applicata nei casi di comunicazione tardiva della proroga del contratto, o al momento della risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, vari in base all’entità del ritardo e si quantifica come segue:
– 50 euro, se la comunicazione avviene entro 30 giorni (il termine per il versamento dell’imposta di registro);
– 100 euro, se la comunicazione avviene oltre i 30 giorni.
Con la nuova risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, il locatore potrà ulteriormente beneficiare delle riduzioni previste dal ravvedimento operoso, pagando pertanto soltanto una parte della sanzione. Ecco di seguito cosa significa nella pratica, secondo quanto riportato dal sito Fiscopiù:
– Comunicazione con un ritardo non superiore a 30 giorni della proroga e/o della risoluzione del contratto di locazione in cedolare secca, la sanzione base è pari a 50 euro, ridotta in base alle percentuali previste dall’art. 13 d.lgs. n. 472/1997, a seconda di quando viene eseguito il ravvedimento della medesima;
– Comunicazione con un ritardo superiore a 30 giorni della proroga e/o della risoluzione del contratto di locazione in cedolare secca, la sanzione base è pari a 100 euro, ridotta in base alle percentuali di cui sopra, a seconda di quando viene eseguito il ravvedimento della medesima.