Ogni tanto, non troppo spesso, gli smartphone possono essere usati anche per qualcosa di serio. Per esempio mostrare un documento ad un pubblico ufficiale. E’ il caso del certificato di assicurazione obbligatoria sui veicoli a motore, meglio nota come RC Auto. Lo mette in chiaro una recente circolare del ministero dell’Interno. Ora possiamo mostrare all’agente che ce lo chiede anche il PDF del certificato sul display del telefonino. Va bene anche una fotocopia. Non si tratta di una novità di poco conto. Vediamo perché.
IL CONTRASSEGNO NO, IL CERTIFICATO SI’
Tutti sappiamo o dovremmo sapere che da circa un anno (18 ottobre 2015) non è più obbligatorio esporre il contrassegno di assicurazione sul parabrezza. Infatti i dati sulle polizze obbligatorie ora sono inseriti in una banca dati direttamente consultabile dalle autorità, da cui è possibile (o lo sta diventando) incrociare i dati con il Pubblico registro automobilistico per controllare l’esistenza o meno di un contratto di assicurazione valido per un determinato veicolo.
E’ un passo avanti, meno carta circola inutilmente meglio è per tutti. Ma poiché nel nostro Paese l’apparato pubblico, quando fa un passo avanti, contemporaneamente ne compie anche due indietro, è rimasta ancora l’obbligatorietà di portare con sé il certificato di assicurazione, cioè quel tagliando che certifica la validità della polizza e il periodo in cui è in vigore.
La domandina che viene subito in mente è: ma se devo portare in macchina ancora un pezzo di carta, a cosa è servito togliere il contrassegno? La ragione che è stata sbandierata a suo tempo, peraltro molto valida, è che quei tagliandi si potevano falsificare abbastanza facilmente. E il resto del certificato invece no?
SENZA CARTA CI MULTAVANO
Ma tant’è, questa è la burocrazia. Tuttavia lentamente qualche progresso si sta compiendo anche in questo senso. Ma l’inerzia del mastodonte pubblico è tale che servono sempre chiarimenti, circolari, precisazioni, eccetera eccetera.
In realtà l’istituto di vigilanza sulle assicurazioni, l’IVASS, già dal 22 dicembre 2015 aveva ufficialmente varato l’esistenza della posta elettronica. Sempre più compagnie infatti, soprattutto quelle on line, spediscono i documenti assicurativi al cliente usando l’email. Un semplice PDF. Ma poi devono anche spedire tramite posta ordinaria la copia cartacea, nonostante l’organo di vigilanza permetta fin dal 2010 la trasmissione solo elettronica.
Perché fino ad ora il rischio per l’utente è stato quello di vedersi multare in assenza dei documenti cartacei originali.
E contro un vigile zelante a poco servivano i ricorsi, perché esiste sempre l’articolo 180 del Codice della strada; esso dice chiaramente al comma 1 lettera d) che, per poter circolare con veicoli a motore, il conducente deve avere con sé il certificato di assicurazione obbligatoria. Una stampata o un file non sono il certificato. Quindi multa e obbligo di portare il certificato originale al comando.
L’IVASS CI HA MESSO UNA PEZZA
Non è più così, per fortuna. L’IVASS, dicevamo, il 22 dicembre 2015 ha modificato il suo regolamento, precisamente l’articolo 10 comma 5. Lo citiamo pari pari: “Nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso ai sensi del comma 2, su supporto durevole, anche tramite posta elettronica“.
Il comma 2 dice che la documentazione dalla compagnia al contraente viene trasmessa, mediante scelta esplicita del contraente, su carta o altro supporto durevole.
LA CIRCOLARE FA PASSARE LO SMARTPHONE
Va bene, le compagnie possono inviarci il PDF tramite email. Ma noi cosa mostriamo al vigile? La logica suggerirebbe: il PDF stesso. Purtroppo le burocrazie di tutto il mondo sono alimentate da provvedimenti scritti, non da deduzioni logiche.
Allora c’è voluta una circolare apposita del ministero dell’Interno per chiarire la questione una volta per tutte. Si tratta esattamente della circolare dal protocollo numero 300/A/5931/16/106/15, registrata il 1° settembre 2016.
Nonostante i codici oscuri, il linguaggio non è complicato. Dopo aver riepilogato la questione, essa dice testualmente: “In sede di controllo, può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato“.
Tanto ci voleva?
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