Prendere una multa non è mai bello. A volte lo meritiamo. Ma ci sono alcuni casi in cui è possibile presentare un ricorso contro un verbale di contestazione di un’infrazione al Codice della strada.
Le situazioni più comuni sono queste: il verbale presenta degli errori o delle omissioni; non ci è stato notificato nei tempi e modi previsti dalla legge; non abbiamo commesso noi l’infrazione (e siamo in grado di provarlo); non è nostro il veicolo indicato nel verbale. In realtà gli ultimi due casi rientrano nella categoria degli errori del verbale. Stabilito che abbiamo motivi validi per ritenere la multa ingiusta, riassumiamo le modalità con cui presentare un ricorso. Ne esistono tre tipi.
La prima possibilità è presentare una richiesta in autotutela di annullamento del verbale, direttamente all’ente che ha accertato l’infrazione. Essenzialmente, al comando competente dell’organo di polizia stradale che ci ha multati. Per “organo di polizia stradale” s’intende qualunque funzionario di pubblica sicurezza che ha rilevato l’infrazione; possono quindi essere vigili, poliziotti, carabinieri o anche finanzieri. Tuttavia il caso più frequente per il quale si usa l’autotutela è quello di una multa presa attraverso i vigili.
Nella richiesta in autotutela (che tecnicamente non è un ricorso), l’ufficio che ha emanato l’atto deve valutare se esistono motivi fondati per annullare il verbale. E’ consigliabile scegliere questa strada solo in caso di errori enormi e palesi, come l’errore di persona, la targa sbagliata oppure la multa rilevata in una data in cui il veicolo apparteneva ad un altro proprietario, oppure si è ricevuto due volte un verbale per la stessa infrazione (proprio lo stesso episodio, non semplicemente lo stesso tipo). Si deve inviare una raccomandata con avviso di ricevimento all’ufficio che ha accertato l’infrazione. Ma se si indirizza all’ufficio sbagliato, dello stesso ente, l’ufficio che la riceve è tenuto a consegnarla all’ufficio giusto.
Questo è un procedimento studiato per far risparmiare denaro e tempo sia al cittadino che all’ente, quando l’errore si può risolvere rapidamente. Ma l’accoglimento della richiesta non è automatico. Se non si riceve una risposta in pochi giorni, allora si deve presentare un ricorso nei tempi stabiliti dalla legge.
Arriviamo dunque al ricorso vero, che dobbiamo presentare quando il nostro motivo è più sottile, oppure se, in tempo utile per ricorrere, la richiesta di annullamento in autotutela viene respinta o non riceviamo risposta.
Primo caso: il ricorso al Prefetto competente per il luogo in cui l’infrazione è stata commessa. Non si deve pagare nulla e abbiamo 60 giorni di tempo per presentarlo il conteggio parte dal giorno in cui abbiamo ricevuto la notifica del verbale oppure da quello in cui la multa ci è stata contestata (se siamo stati fermati). Si deve inviare la raccomandata, che conterrà tutti i documenti utili a dimostrare le nostre ragioni, direttamente al Prefetto; oppure si può consegnare il plico direttamente all’ente accertatore, il quale dovrà trasmetterlo al Prefetto. All’ente accertatore si potrà anche spedire la raccomandata. Ma è meglio rivolgersi direttamente al Prefetto.
Egli invierà gli atti all’ente che ha accertato l’infrazione e richiederà tutte le informazioni e i documenti necessari a fare la sua valutazione. Se esistono delle ragioni valide, si può anche chiedere al Prefetto di essere ascoltati in un’audizione. Dalla data in cui riceve gli atti, il Prefetto ha 120 giorni di tempo per decidere. Se decide che il ricorrente (noi) ha ragione, allora invierà all’ente accertatore un’ordinanza di archiviazione del verbale. Sarà l’ente accertatore a dover inviare a noi la comunicazione.
Se invece il Prefetto decide che abbiamo torto, egli ci invierà un’ingiunzione di pagamento che ammonterà a non meno del doppio del minimo dell’infrazione contestata, oltre alle spese. A questo punto abbiamo 30 giorni di tempo dal ricevimento della notifica di questa ingiunzione per pagare oppure, se riteniamo ancora di averne i motivi, per ricorrere al Giudice di pace contro la decisione del Prefetto. Se il Prefetto non emette un’ordinanza entro 120 giorni, il ricorso s’intende accolto.
Arriviamo al caso più comune: il ricorso al Giudice di pace competente del luogo in cui è stata accertata l’infrazione. Si può presentare personalmente alla cancelleria dove ha sede il Giudice oppure spedendo la solita raccomandata. Abbiamo 30 giorni di tempo dal momento in cui riceviamo la notifica del verbale. Qui le cose si fanno più difficili. Il plico deve contere: originale e 4 fotocopie del nostro ricorso; originale e 4 fotocopie del verbale; copia dei documenti che vogliamo allegare per motivare le nostre ragioni; copia del nostro documento d’identità; una marca da bollo da 27 euro; copia della ricevuta del versamento del contributo unificato (di 47 euro se la multa è inferiore a 1.100 euro).
Il Giudice di pace valuterà la questione e poi fisserà un’udienza, a cui le parti potranno presentarsi personalmente; è ammesso farsi rappresentare da un avvocato ma non è obbligatorio. Se non ci presentiamo all’udienza, il ricorso verrà respinto, a meno che l’illegittimità della multa non risulti chiaramente dalla documentazione inviata.
Se il Giudice decide che abbiamo ragione, annullerà la multa. Se decide che abbiamo torto, respingerà il ricorso e ci infliggerà una sanzione che può variare dal minimo al massimo importo stabilito dalla legge per l’infrazione in oggetto. Inoltre il Giudice può decidere autonomamente chi paga le spese del procedimento; non è scontato che paghi chi perde. Spesso invece le spese vengono compensate, cioè ognuno paga le sue.
Se il Giudice di pace respinge il ricorso, abbiamo 30 giorni di tempo dalla notifica della sentenza per pagare oppure per presentare un ricorso contro questa sentenza al Tribunale ordinario. Qui l’avvocato diventa obbligatorio. Dopo il Tribunale, l’ultima possibilità è la Cassazione.
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