Per quanto sgradevole, può capitare a chiunque di trovarsi in condizione di voler querelare o sporgere denuncia contro qualcuno che ci ha ingiuriato, diffamato. E’ necessario però conoscere bene l’iter da seguire, i modi e i tempi per ogni azione da svolgere. Prima di tutto facciamo un po’ di chiarezza. Spesso nel linguaggio comune i termini ingiuria, diffamazione e calunnia sono utilizzati indistintamente. In realtà si tratta di fattispecie di reato molto diverse. La calunnia è un reato plurioffensivo che comprende anche un attentato all’amministrazione della giustizia, invece ingiuria e diffamazione sono reati contro la persona.
La calunnia (art. 368 c.p.) consiste nell’accusare ingiustamente di un crimine una persona innocente, o mettere in atto false prove contro di lei. E’ considerata un’offesa all’amministrazione della giustizia perché costringe i tribunali a lavorare a vuoto. L’ingiuria (art. 594 c.p.) è un attacco all’onore di una persona presente, la diffamazione (art. 595 c.p.) è un attacco alla reputazione di una persona assente.
Dove e come sporgere denuncia
Per prima cosa i tempi: la querela o denuncia deve essere sporta entro tre mesi dalla commissione del reato, o dal momento in cui si è venuti a sapere dello stesso; alla scadenza dei tre mesi, il diritto di sporgere denuncia o querela decade, e si potrà pretendere solo un risarcimento, in sede civilistica.
La denuncia va fatta da polizia o carabinieri; chiaramente, al momento della denuncia è necessario essere in grado di provare che si è effettivamente subita l’ingiuria o la diffamazione: bisognerà presentare lo scritto nel quale sono contenute le offese arrecateci, oppure fornire dei testimoni che possano confermare quanto affermiamo.
In alternativa alle forze dell’ordine, possiamo sporgere denuncia anche facendoci aiutare da un avvocato, che studierà il caso e ci consiglierà sul da farsi. Questa seconda ipotesi prevede il pagamento del lavoro dell’avvocato, mentre da polizia o carabinieri l’operazione è gratuita.
Per evitare le spese, si può decidere di stipulare un accordo transattivo con il querelato: se questa accetta risarcirà il querelante per il danno arrecatogli e la denuncia non verrà sporta. Altrimenti, l’avvocato farà la denuncia e la depositerà in Procura.