Il governo ha preso la decisione di dare più tempo ai contribuenti per sistemare la propria posizione con il fisco, rinviando il primo pagamento al 31 ottobre e dando la loro la possibilità di dividere l’importo in 18 rate.
Continua a restare in vigore il margine di tolleranza di 5 giorni e, nel momento in cui non si ha la possibilità di aderire alla rottamazione agevolata, si potrà in ogni caso richiedere di rateizzare l’intero importo dovuto all’Agenzia delle Entrate.
I contribuenti potranno avere più tempo per partecipare alla definizione agevolata. Questo è ciò che ha deciso il governo attraverso la rottamazione quater a seguito del Consiglio dei ministri del 4 maggio in cui si è deciso di prolungare la scadenza al 30 giugno.
Nel rispondere ad alcuni quesiti fatti dagli utenti, Il Sole 24 Ore ha sottolineato che sono due i modi secondo i quali è possibile procedere al pagamento delle somme dovute. Il primo prevede un pagamento di un’unica soluzione entro il 31 ottobre e non più entro il 31 luglio e il secondo è quello di dividere l’importo in 18 rate. La prima e la seconda rata di quest ultimo metodo avranno un importo che consiste nel 10% delle somme dovute, un pagamento le cui scadenze sono previste per il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2020. Tutte le altre rate, le quali saranno dello stesso importo, dovranno essere saldate entro il 28 febbraio, 31 maggio 31 luglio 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024.
È stato stabilito anche un margine di tolleranza secondo il quale vi è la possibilità di pagare entro e non oltre 5 giorni dalla data di scadenza. E quindi, la prima rata o il pagamento unico dell’intero importo, la cui scadenza è prevista per il 31 ottobre, non dovrà avvenire oltre il 6 novembre del 2023.
Cosa accade se non si rispetta tale scadenza? In questi casi la rottamazione agevolata decade. Infatti, se non si versa una sola rata oppure se il pagamento viene fatto in ritardo, si vanno a perdere i benefici dell’adesione e quindi si riprendono i termini di prescrizione. Tutto ciò vuol dire che i debiti non vanno affatto a distinguersi e i versamenti fatti in precedenza vengono considerati soltanto come acconto dell’importo totale dovuto.
Un altro quesito che i lettori si sono opposti riguarda la presenza di interessi sulle rate successive alla prima. A questo riguardo il Sole 24 Ore ha affermato che questa sono soggette al tasso del 2% annuo dal primo novembre del 2023.
Nel momento in cui non si ha più la possibilità di prendere parte alla rottamazione, il contribuente può, in ogni caso, chiedere di farsi rateizzare il debito residuo. In base a ciò che afferma l’Agenzia delle Entrate: “diversamente da quanto avvenuto nella disciplina relativa alle precedenti “rottamazioni” e al “saldo e stralcio”, nelle norme della rottamazione quater non sono contenute disposizioni che inibiscono la presentazione di una richiesta di rateazione”.
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