Sappiamo tutti che le multe per violazioni al Codice della strada possono essere molto salate. In alcuni casi il loro pagamento può provocare gravi difficoltà economiche, a maggior ragione in un periodo come l’attuale dove le cose sono migliorate solo nelle bugie della propaganda politica. Tuttavia in alcuni casi è possibile pagare le multe stradali a rate. Vediamo come fare.
LE CONDIZIONI PER CHIEDERE LA RATEAZIONE
La possibilità del pagamento rateale è prevista dal Codice della strada, all’articolo 202-bis. Ci sono però delle condizioni precise. Innanzitutto il richiedente non deve avere un reddito imponibile superiore a 10.628,16 euro. Se egli vive insieme a dei familiari, si devono aggiungere 1.032,91 euro per ciascuno di essi. Quindi, ad esempio, per una famiglia di quattro persone il reddito imponibile sotto il quale si può chiedere la rateazione diventa di 13.276,89 euro. Il reddito imponibile è quello indicato sull’ultima dichiarazione dei redditi presentata.
In secondo luogo, si possono pagare a rate solo multe appartenenti ad uno stesso verbale (non si possono “sommare” gli importi di più verbali); l’importo del verbale deve essere superiore a 200 euro.
Infine, la richiesta della rateazione implica la rinuncia ad avvalersi della possibilità di ricorrere al prefetto o al giudice di pace contro la multa stessa. Significa che non si può chiedere questa facilitazione se è stato presentato un ricorso. Tuttavia, com’è stato specificato dalla circolare del ministero dell’Interno 6535/2011, si può poi ricorrere contro l’eventuale respingimento della richiesta di rateazione.
COME PRESENTARE LA RICHIESTA
La richiesta di rateazione (in gergo burocratico “istanza”) va presentata entro 30 giorni dalla notifica all’ente che ha inflitto la sanzione. Si deve quindi indirizzare al prefetto se la multa è stata elevata da organi dello Stato (prevalentemente Polizia e Carabinieri); al presidente della Regione, Provincia o città metropolitana o al sindaco se il verbale è stato emesso da agenti o funzionari dei rispettivi enti.
Le modalità di presentazione della richiesta hanno alcune differenze a seconda dell’ente; significa che, come sempre in questa Repubblica medievale, ognuno fa ciò che gli pare. Ad esempio, la domanda ai comuni di Roma e Milano necessita di una marca da bollo da 16 euro. Del resto sappiamo che queste città non figurano certo tra le amiche degli automobilisti, anzi. Generalmente sul sito web di ogni ente si trova l’apposito modulo da scaricare e compilare.
Sulla richiesta si devono indicare i propri dati anagrafici e il reddito imponibile di ciascun componente familiare. Si chiama dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del dpr 445/2000. Altrimenti vanno allegate copie dell’ultima dichiarazione dei redditi e di uno stato di famiglia. Si devono aggiungere sempre la copia del verbale di cui si chiede la rateazione e della propria carta d’identità. Poi si spedisce tutto con una raccomandata, oppure ci si reca all’ufficio. Alcuni enti accettano anche un’email. Tuttavia, solo un messaggio proveniente ad una casella di posta certificata (inviato ad un’altra casella di posta certificata) ha lo stesso valore legale di una raccomandata. In questi casi è meglio non fidarsi.
Le modalità di rateazione, sempre mensile, variano a seconda dell’importo della multa. La rata minima non può scendere sotto 100 euro. Se l’importo da pagare non supera 2.000 euro, possono esserci al massimo 12 rate. Da 2.001 a 5.000 euro, le rate diventano 24. Oltre 5.000 euro la suddivisione massima è di 60 rate.
Ad ogni rata vanno aggiunti gli interessi. Quelli verranno indicati poi dall’ente se accetta la richiesta. Il tasso d’interesse è quello legale stabilito periodicamente dal ministero dell’Economia.
COSA ACCADE DOPO
L’ente che riceve la richiesta di rateazione ha 90 giorni di tempo per accettarla o respingerla. Durante questo periodo la scadenza del pagamento viene congelata (come nei casi in cui si fa un ricorso). Importante: se dopo 90 giorni non si riceve risposta, la domanda s’intende respinta; si chiama silenzio-rigetto. Tuttavia, come specifica la circolare ministeriale sopra citata, l’ente deve comunicare una notifica anche nel caso dell’avvenuto silenzio-rigetto.
Gli enti non hanno libertà di respingere questa richiesta. Possono farlo solo se il richiedente non rientra nelle condizioni sopra descritte. Oppure se egli risulta già moroso verso l’ente.
Se il respingimento è giusto, allora si deve pagare l’intera multa entro 30 giorni dalla notifica del respingimento o del silenzio-rigetto.
Se si ritiene, per motivi fondati, che il respingimento sia ingiusto, è possibile ricorrere al prefetto o al giudice di pace, sempre entro 30 giorni. Va da sé che il ricorso è contro il respingimento della richiesta di rateazione, non contro la multa.
Se invece la domanda viene accolta, l’ufficio che ha emesso la multa stabilirà numero e importo delle rate, entro i limiti prima descritti, e controllerà il pagamento delle rate. Altra avvertenza importante: se si saltano due rate si perde il beneficio e si deve pagare tutto insieme.
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