Come sappiamo il modello 730 è usato per la dichiarazione dei redditi, e per i contribuenti è molto comodo poter accedere al modello 730 precompilato che si può tranquillamente accettare e consegnare sempre via web all’Agenzia delle Entrate. Ma spesso può accadere che durante la compilazione del modello 730 ci siano errori a cui è bene cercare subito di porre rimedio per evitare sanzioni ingiuste. Vediamo di seguito come fare a rimediare a un errore fatto durante la dichiarazione dei redditi.
COMPILAZIONE MODELLO 730 INTEGRATIVO
Il 730 integrativo 2017 è il modello che va utilizzato dal contribuente nel caso in cui sia stata già inviata la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate, ma ci si è resi conto di qualche errore fatto, come una dimenticanza o omissione di dati che sono importanti ai fini della dichiarazione dei redditi 2017 riferita all’anno 2016, nel caso in cui i dati determinino una differenza di imposta, come ad esempio documenti che certificano detrazioni o redditi. Il Modello 730 integrativo deve essere presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto d’imposta. Il contribuente è chiamato quindi a esibire tutta la documentazione necessaria ai fini del controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata.
SCADENZA DEL MODELLO 730 INTEGRATIVO
Il termine per il 730 integrativo è il 25 ottobre 2017.
COMPILAZIONE MODELLO 730 RETTIFICATIVO
Il 730 rettificativo 2017, è il modello che il contribuente deve utilizzare nel caso in cui dovesse riscontrare degli errori nel 730 effettuati però dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale (sostituto di imposta cioè datore di lavoro, Caf o commercialista). I Caf hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d’imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità. In caso di errore, il Caf è tenuto al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli formali da parte dell’Agenzia delle entrate, sempre che l’eventuale visto di conformità infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o colposa del contribuente.
SCADENZA DEL MODELLO 730 RETTIFICATIVO
Il termine per il 730 rettificativo è il 10 novembre.
CORREGGERE ERRORI NEL MODELLO 730 PRECOMPILATO
Come correggere gli errori riscontrati nel modello 730 precompilato già inviato all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza del 7 luglio? Non potendo più essere modificato dopo la consegna, il contribuente deve rivolgersi al Caf o ad un commercialista che presenti una nuova dichiarazione dei redditi integrativa oppure compili un modello Redditi correttivo nei termini o integrativo. In questo caso la scadenza per la presentazione dell’integrazione del 730 che comporta un minor credito o un maggior debito è il 30 settembre 2017.
Nel caso del 730 precompilato, quindi, per poter effettuare eventuali correzioni/integrazioni, occorre presentare una nuova dichiarazione integrativa al Caf o al professionista abilitato.
LEGGI LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL 730 PRECOMPILATO
PRESENTAZIONE MODELLO 730 CORRETTO DOPO LA SCADENZA
Ricordiamo che la presentazione di una dichiarazione dei redditi entro i 90 giorni dalla scadenza non si considera come integrazione, bensì come una dichiarazione presentata oltre i termini. Il contribuente potrà beneficiare del ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni. Indipendentemente se sia dovuta o meno l’imposta, è possibile pagare una sanzione di 25 euro indicando l’anno nel quale è stata commessa la violazione.
ERRORI NEL 730 E RAVVEDIMENTO OPEROSO
Nel caso in cui il contribuente si accorgesse di aver commesso degli errori dopo la scadenza del 730 2017 di luglio o dopo la scadenza del modello Unico 2017 che è il 30 settembre, può ancora rimediare rivolgendosi al Caf o al commercialista per richiedere l’integrazione o la modifica. Da gennaio 2017 è possibile avvalersi del ravvedimento ‘sprint’ con una sanzione dello 0,1%; la sanzione sale all’1,5% in caso di pagamento dal 15esimo al 30esimo giorno e all’1,67% in caso di ravvedimento tra il 31esimo e il 90esimo giorno. Dal 91esimo giorno successivo fino al termine per la presentazione della dichiarazione ed entro un anno dall’errore, la sanzione è pari a un ottavo del 30% pari al 3,75%.
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