E’ in scadenza oggi lunedì 18 settembre 2017 l’invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA. Vediamo di seguito come fare per evitare sanzioni eccessive nel caso ci si sia accorti di avere fatto degli errori o nel caso in cui si proceda in ritardo alla comunicazione delle liquidazioni Iva.
Comunicazione liquidazioni IVA in scadenza oggi 18 settembre
E’ in scadenza il 18 settembre 2017 il termine per effettuare l’invio telematico della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al trimestre 1° aprile – 30 giugno 2017 – secondo trimestre 2017.
Chi deve procedere alla comunicazione liquidazioni IVA
All’adempimento sono tenuti tutti i soggetti passivi IVA, ad eccezione di quelli non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche. Le comunicazioni riguardano sia i contribuenti che si trovano in una posizione IVA debitoria sia quanti si trovano in una posizione IVA creditoria. Secondo quanto previsto dal decreto fiscale (D.L. n. 193/2016), i soggetti passivi – che liquidino l’IVA con cadenza mensile ovvero trimestrale – sono tenuti a comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche effettuate. Sono esonerati dalla trasmissione unicamente i soggetti che non sono tenuti all’invio della dichiarazione annuale IVA o ad effettuare le liquidazioni periodiche (solo se, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero).
Dove si presentano i dati
Il modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.
Usare il ravvedimento operoso per la comunicazione liquidazioni Iva
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, devono essere trasmessi i dati in base alle registrazioni contabili al 30 giugno 2017. I documenti vanno registrati per competenza in base ai trimestri, ma capita che dopo il 30 giugno arrivino documenti rilevanti ai fini Iva, di competenza però del primo semestre. In questo caso o nel caso in cui il contribuente si accorga di aver trasmesso all’Agenzia delle Entrate dati errati o incompleti, è possibile usare il ravvedimento operoso per regolarizzare le violazioni, ossia inviando la comunicazione corretta, oppure versando le sanzioni ex articolo 11, commi 2-bis e 2-ter del Dlgs 471/97, ridotte per l’applicazione del ravvedimento operoso.
Attenzione: come chiarito nella recente Risoluzione 104/E/2017, i due adempimenti non devono necessariamente essere contestuali. Infatti la trasmissione dei dati corretti e il versamento della sanzione possono essere effettuati in due tempi diversi. Ad esempio, se la comunicazione del primo trimestre è stata inviata entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione base è pari a 250 euro, che può essere ridotta a:
1/9, se il versamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza;
1/8, entro il 30 aprile 2018;
1/7, entro il 30 aprile 2019;
1/6, entro il 31 dicembre 2023;
1/5, in caso di costatazione della violazione, ma comunque prima della notifica dell’atto impositivo.
Per Omesse comunicazioni le sanzioni saranno ridotte ad un ottavo del minimo per un importo complessivo pari ad euro 31,25 (1/8 di 500 euro)
Per Comunicazione IVA incompleta le sanzioni saranno ridotte ad un ottavo del minimo per un importo complessivo pari ad euro 31,25 (1/8 di 500 euro)
Per Comunicazioni trimestrali liquidazioni IVA in ritardo ma entro il termine di scadenza, la seconda inviata sostituisce la prima e non sono dovute sanzioni per la correzione.
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