E’ entrato in vigore il decreto 80/2015 che fa parte delle norme applicative del Jobs Act e che stabilisce delle regole ben precise andando a modificare in parte il testo unico delle disposizioni legislative che riguardano la tutela e il sostegno della maternità e della paternità. L’obiettivo della legge è quello di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei lavoratori. Soprattutto le nuove norme regolano il congedo di paternità e di maternità. Vediamo in che cosa consistono nello specifico queste nuove norme, anche per quanto riguarda le famiglie adottive.
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Per gli anni compresi fra il 2016 e il 2018 sono stati stanziati 65 milioni di euro per promuovere la conciliazione tra vita professionale e vita privata. Questi fondi verranno utilizzati sulla base di apposite linee guida.
Il congedo di maternità
Il congedo di maternità corrisponde a quel periodo in cui per legge sarebbe vietato lavorare alle donne. Generalmente si va da 2 mesi prima del parto a 3 mesi dopo la nascita. La novità più importante riguarda di sospendere questo congedo in caso di ricovero del neonato e di riprenderlo dopo le sue dimissioni. Fino ad ora era stabilito che il congedo doveva essere fruito in maniera consecutiva, senza tenere conto delle condizioni di salute del bambino.
Secondo la nuova legge viene previsto che l’indennità di maternità spetta anche nel caso di un contemporaneo licenziamento o nei casi della cessazione dell’attività dell’azienda già previsti. Si tratta di un’indennità che corrisponde all’80% della retribuzione ordinaria per tutto il periodo di congedo.
Il congedo di paternità
Forse in molti non hanno sentito parlare del congedo di paternità, ma bisogna sapere che dal 2012 esso è obbligatorio per un giorno, se la madre rinuncia a due dei suoi. Con la nuova legge il padre lavoratore dipendente può usufruire del diritto completo che spetterebbe alla madre, anche quando quest’ultima è lavoratrice autonoma. L’indennità viene estesa al padre lavoratore autonomo in condizioni traumatiche, come, per esempio, il caso della morte della madre o di abbandono.
Le famiglie adottive
Le famiglie adottive, attraverso le nuove norme entrate in vigore, possono usufruire degli stessi diritti delle famiglie con figli naturali. Ci sono comunque anche delle estensioni. Per esempio, il padre, in caso di adozione internazionale, può avere un congedo non retribuito per la permanenza all’estero. Entrambi i genitori possono avere la possibilità di non effettuare il lavoro notturno nei primi 3 anni in cui il minore adottato è entrato in famiglia.
Il congedo parentale
Il congedo parentale non deve essere confuso con i precedenti, perché è un periodo di riposo facoltativo, a cui hanno diritto entrambi i genitori. Con la nuova legge non cambia la durata complessiva, perché resta di 10 mesi con un limite di 6 per la madre. Viene modificato, però, il tempo in cui è possibile fruirne. Si passa dagli 8 ai 12 anni di età del bambino. Inoltre viene introdotta la possibilità del congedo ad ore.
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