Dal primo aprile è possibile fare domanda all’INPS per ottenere i ‘bonus coronavirus‘ previsti dal Decreto Cura Italia. Le richieste riguardano sia le indennità di 600 euro per i professionisti, commercianti, agricoltori, lavoratori autonomi con partita iva, stagionali, che il bonus babysitter. Al via anche le richieste per il congedo parentale. Ecco come richiedere i bonus.
Dal 1° aprile si possono inoltrare le domande presso l’INPS per richiedere il bonus previsto dal decreto Cura Italia per i lavoratori autonomi danneggiati dalla crisi coronavirus. Sono già online le istruzioni per chiedere il congedo parentale e il bonus babysitter. Vediamo come richiedere i bonus e i congedi messi a punto per l’emergenza Covid-19.
La domanda per ottenere il Bonus Autonomi può essere presentata esclusivamente per via telematica, collegandosi al sito dell’Inps con l’utilizzo del PIN semplificato (anche con SPID, CIE, ossia carta di identità elettronica, CNS, carta dei servizi). Basta cliccare sul banner dedicato che compare sulla home page INPS per accedere alla procedura. In alternativa su può contattare il Contact center, chiamando il numero verde 803.164, gratuito da rete fissa.
Da smartphone, invece, si può telefonare al numero 06 164.164, tenendo presente che la chiamata è a carico di chi chiama e segue la tariffazione concordata con il proprio operatore telefonico. È sempre possibile rivolgersi ai patronati.
L’Inps precisa che non c’è pericolo di un click day. Le domande di indennità per le partite iva danneggiate dalla crisi coronavirus, quindi, potranno essere inviate anche nei giorni successivi al primo aprile. Non importa l’ordine di arrivo. Inoltre si sottolinea che l’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è coperta da contribuzione figurativa.
A chi spetta il bonus coronavirus? L’indennità di 600 euro è destinata ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva al 23 febbraio e ai lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi nella stessa data. A patto che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
I 600 euro spettano anche a commercianti, coadiutori diretti, artigiani, coltivatori diretti, mezzadri, coloni, imprenditori agricoli professionali (IAP) impegnati nel settore. Sempre che non abbiano già una pensione.
Il bonus coronavirus è previsto poi per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il loro rapporto tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 che non abbiano pensione né, al 17 marzo, alcun rapporto di lavoro dipendente, agli operai agricoli a tempo determinato, ai lavoratori dello spettacolo purché abbiano versato nel 2019 almeno 30 contributi giornalieri, non abbiano avuto un reddito superiore a 50mila euro, anche non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo.
L’indennità di 600 euro non è cumulabile con altre pensioni o con assegni ordinari di invalidità, né con il reddito di cittadinanza o altre misure come Ape sociale. Il bonus coronavirus è invece cumulabile per pagamenti derivanti da borse lavoro, stage e tirocini. Ma anche con la Naspi per i lavoratori dello spettacolo e per quelli stagionali.
Per quanto riguarda i bonus baby sitter, il contributo può essere richiesto dai lavoratori del settore privato, dagli iscritti alla Gestione Separata e dai lavoratori autonomi. Può arrivare fino a 600 euro, mentre sale a 1000 euro per i lavoratori pubblici impegnati nel settore sanitario pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio e di radiologia medica, operatori sociosanitari).
Il bonus è destinato anche al personale addetto alla sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze connesse all’emergenza dovuta all’epidemia di coronavirus, fino a un massimo di 1000 euro. Il bonus potrà essere erogato tramite il Libretto Famiglia. Anche in questo caso, per presentare richiesta si può inoltrare la domanda online dal sito dell’Inps, tramite il contact center o i patronati.
Il congedo parentale straordinario ‘Covid-19’ di 15 giorni complessivi – anche non consecutivi – spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato, agli iscritti alla Gestione separata e agli autonomi, anche se si sono già raggiunti i limiti del congedo ordinario o si è esclusi da tale tutela. Le richieste potranno riguardare anche periodi antecedenti la data della domanda, purché non siano anteriori al 5 marzo 2020.
Se invece si è già presentata domanda e si sta usufruendo del congedo parentale ordinario non va inoltrata una nuova richiesta. Per presentare domanda si può utilizzare il sito dell’Inps. Bisogna essere in possesso del codice Pin rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS). È possibile rivolgersi al Contact center, sempre conocendo il Pin Inps, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). La domanda può essere inoltrata anche tramite i patronati, che offrono il servizio gratuitamente.
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