Il Codice di Procedura Penale prevede dei riti alternativi al processo ordinario, uno dei quali è chiamato Giudizio Immediato. Cos’è il giudizio immediato? Perché si richiede e come si applica? In buona sostanza il giudizio immediato è un procedimento speciale consentito dall’ordinamento giudiziario, che comporta la celebrazione di un processo scavalcando la normale procedura che prevede l’udienza preliminare, ossia il contraddittorio, nel corso del quale le parti (accusa e difesa) discutono e in seguito al quale il giudice decide la possibilità di un rinvio a giudizio.
COS’E’ IL GIUDIZIO IMMEDIATO
Il giudizio immediato (articoli 453 e seguenti del CPP) è un tipo di processo in cui non viene celebrata l’udienza preliminare, ossia quel passaggio che consente al GUP (Giudice dell’Udienza preliminare) di valutare se ci sono o meno prove a favore dell’accusa che meritano di essere approfondite con un rinvio a giudizio dell’indagato. Non è ”premiale”, ossia non dà diritto ad alcuno sconto di pena (al contrario del rito abbreviato e del patteggiamento). E’ previsto dagli articoli 453 e seguenti del Codice di procedura penale.
PERCHE’ SI RICHIEDE IL GIUDIZIO IMMEDIATO
Nel Giudizio immediato, di solito richiesto dall’accusa e più raramente dall’indagato (che pure ne ha il diritto), si chiede quindi al GIP (Giudice delle Indagini Preliminari) che l’udienza preliminare non sia celebrata, poiché dagli atti di indagine risulta che una certa prova di colpevolezza è evidente e non serve dibattere in merito. Il PM chiede il Giudizio Immediato in sostanza per ridurre le lungaggini del processo, soprattutto in presenza di una prova schiacciante.
COME SI APPLICA IL GIUDIZIO IMMEDIATO
In caso di evidenza della prova, e comunque entro 90 giorni dalla scrittura del nome dell’indagato nel registro delle notizie di reato (R.G.N.R.), il Pm può chiedere al GIP di applicare il giudizio immediato dopo che l’indagato è stato invitato a rendere delle dichiarazioni tramite interrogatorio, anche nel caso in cui decida di non farsi interrogare. Se il GIP riterrà che vi sono le condizioni per celebrare il rito Immediato (decidendo da solo, sulla base degli incartamenti nelle sue mani) entro cinque giorni emette un decreto con il quale lo dispone, ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Il dibattimento avrà così luogo come se si fosse già celebrata l’udienza preliminare nel rito ordinario.