Cos’è l’equo compenso per copia privata? E’ stata introdotta un’apposita tabella SIAE 2014, nell’ambito delle modifiche che il Governo Renzi, nella persona del ministro Dario Franceschini, ha deciso di apportare, introducendo delle novità e dei rincari da non sottovalutare. Basti pensare al fatto che si potrà pagare 4 euro per un televisore con funzioni di registrazione e fino a 5,20 euro per gli smartphone che oggi avevano una tassa di 0,90 euro. Sempre fino a 5,20 euro si potrà pagare per i tablet, che fino ad adesso erano esentati.
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E poi ancora massimo 5 euro per le memorie rimovibili, 9 euro per chiavette usb e 14,80 euro per hard disk da 400 GB e oltre. Sono previsti tra l’altro anche 5,20 euro per ogni computer. La SIAE, in seguito a tutti questi aggiustamenti, vedrà crescere il suo gettito totale del 150%, incassando 157 milioni di euro.
Copia privata
Nell’ambito del diritto d’autore, la copia privata è un elemento previsto dall’ordinamento, per la quale è previsto il pagamento di un contributo, che è chiamato equo compenso. Per legge è stato stabilito che la copia non deve superare il 15% dell’originale per quanto riguarda le opere cartacee, l’audio e il video. In ogni caso la copia deve essere destinata ad un uso esclusivamente personale e deve essere realizzata con dispositivi, per i quali sia stato pagato il compenso. Nel corso del tempo c’è stata un’evoluzione della normativa, perché nel 2009 il deputato Roberto Cassinelli ha presentato alla Camera un progetto di modifica della legge. Nel 2010 il Ministero per le Attività culturali ha firmato un decreto, con il quale sono stati rideterminati i compensi per copia privata.
Equo compenso
L’equo compenso nel nostro Paese è regolato da una legge del 1941, la numero 633. Il compenso è calcolato dal Ministero per i Beni e le Attività culturali, tenendo conto della capacità di memorizzazione per i supporti. La somma deve essere pagata dal produttore, dal distributore o dall’importatore del prodotto.
Chi ha diritto alla copia privata
Secondo la normativa, il diritto di riproduzione di un’opera senza il consenso degli autori o degli artisti spetta soltanto a quelle persone fisiche che decidono di riprodurre un contenuto, rispettando però alcune regole fondamentali. La riproduzione deve avvenire per uso strettamente personale, non ci devono essere fini commerciali e il tutto deve essere senza scopo di lucro. Si devono utilizzare apparecchi e supporti per i quali sia stato corrisposto l’equo compenso. In tutti gli altri casi si incorre in una violazione del diritto esclusivo di riproduzione e si è penalmente perseguibili.