Cosa significa costituirsi parte civile in un processo? Chi può presentare tale richiesta, e in quale tipo di procedimento? La vittima di un reato si costituisce parte civile quando vuole chiedere il risarcimento dei danni direttamente nel processo penale. Vediamo come funziona questo meccanismo, come, quando e a chi si presenta la richiesta.
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Per spiegare il concetto, è doverosa una premessa. Il processo penale viene effettuato dallo Stato (rappresentato dal pubblico ministero) contro l’imputato. Il fine è infliggergli, qualora ne venisse dimostrata la colpevolezza, una pena, come il carcere o una sanzione pecuniaria. La parte lesa (che può essere la vittima stessa del reato o un suo congiunto) non fa quindi parte del processo penale. A meno che non si costituisca parte civile per ottenere il risarcimento dei danni, materiali o morali.
La richiesta di risarcimento danni può essere presentata anche solo attraverso il tribunale civile. Il giudice civile, però, per stabilire il risarcimento è tenuto ad attendere l’esito del processo penale. Per anticipare i tempi, la legge italiana prevede che la richiesta di risarcimento danni possa essere presentata direttamente al giudice penale, costituendosi appunto parte civile.
Per farlo bisogna nominare un avvocato difensore che presenterà al giudice penale un atto scritto e firmato, la costituzione di parte civile. La richiesta deve pervenire all’inizio dell’udienza preliminare o comunque prima che il giudice penale abbia verificato la costituzione delle parti e che abbia dato inizio al dibattimento. Se la richiesta viene accolta, il reo, oltre all’eventuale pena, viene condannato a pagare i danni alla vittima o ai suoi parenti.