Cosa sono le cause di forza maggiore? Questa espressione, largamente diffusa nella lingua italiana, è spesso utilizzata senza comprenderne bene il significato. Intanto è uno dei concetti principali del nostro diritto, ma nel linguaggio colloquiale, si riferisce ad un evento indipendente dalla nostra volontà, un qualcosa, cioè, del quale non abbiamo il controllo, che non può essere previsto o che, nel caso lo fosse, non può essere impedito.
E’ capitato un po’ a tutti di utilizzare (o anche solo sentire) l’espressione ‘a causa di forza maggiore‘; ma cosa significa? Il concetto rimanda al diritto privato che, nello spiegare cosa sono le cause di forza maggiore, introduce un altro concetto, quello di ‘caso fortuito‘. Ma andiamo con ordine, e vediamo brevemente cosa vuol dire.
Innanzitutto entrambe le espressioni indicano degli eventi eccezionali e imprevedibili per i quali l’individuo non ha responsabilità (una forte nevicata, ad esempio, che impedisce di raggiungere un determinato posto, può essere definita una ‘causa di forza maggiore’). Solitamente in ambito giuridico ‘caso fortuito‘ e ‘causa di forza maggiore‘ non si distinguono, poiché entrambi escludono la responsabilità del soggetto.
Tuttavia la differenza potrebbe riguardare un altro aspetto, quello cioè legato alle situazioni che li producono: mentre il caso fortuito indica un qualcosa di assolutamente imprevedibile, una fatalità, la causa di forza maggiore riguarda un evento (potenzialmente prevedibile) che ha una forza così grande alla quale è impossibile resistere – catastrofi naturali, terremoti, condizioni atmosferiche avverse o provvedimenti che derivano dalle autorità giudiziarie. Insomma, qualcosa di esterno alla nostra volontà.
‘La forza maggiore alla quale non è possibile resistere‘, questo significa letteralmente la locuzione latina da cui è derivata la frase italiana ‘cause di forza maggiore’. Nel diritto romano questa espressione indicava le cause di non imputabilità del debitore che non fosse riuscito a onorare i suoi obblighi per circostanze estranee alla sua volontà.
In base all’articolo 45 del Codice Penale (‘non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore’), entrambe le espressioni escludono la colpevolezza del soggetto rispetto al reato. Il caso fortuito, però, riguarda un fattore imprevedibile che rende fatale l’evento in questione (ad esempio un fulmine che colpisce una persona), mentre la ‘causa di forza maggiore‘ si riferisce ad un fatto o ad un’altra persona dalla cui forza non è possibile sottrarsi. I due concetti, perciò, pur assimilabili tra loro, hanno in realtà una caratteristica ben diversa: per il caso fortuito, parliamo di imprevedibilità, per la causa di forza maggiore, di irresistibilità.
Sulla base della definizione giuridica, dunque, è facile comprendere come entrambe le espressioni assolvano la medesima funzione, quella cioè di ‘slegare’ il soggetto da qualsiasi tipo di responsabilità. Per questo motivo, utilizzare nel linguaggio corrente l’espressione ‘a causa di forza maggiore’ vuol dire sottolineare l’estraneità di qualcuno rispetto a un determinato evento.
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