Il patteggiamento è un rito speciale, che consiste nel raggiungimento di un accordo fra l’imputato e gli avvocati difensori da un lato e il PM, relativamente all’entità della pena da applicare. Secondo le leggi del nostro Stato, tutto ciò ha un carattere premiale, perché è previsto uno sconto della pena, che può raggiungere il limite di un terzo. Il codice di procedura penale, che stabilisce tutte le regole, in modo che possano essere celebrati i processi penali, individua anche delle strade alternative rispetto al processo vero e proprio, che comporta l’intervento di testimoni e del giudice. Fra queste strade alternative ci sono anche quelle premiali.
Si chiamano così, perché offrono un premio relativamente alla pena nei confronti di chi decide di portare avanti questi percorsi. Il motivo che ne sta alla base è costituito dal fatto che lo Stato, in questa maniera, riesce ad effettuare un risparmio di mezzi e di tempo. Oltre al patteggiamento, le altre due strade premiali sono rappresentate dal giudizio abbreviato e dal decreto penale di condanna.
Calcolo della pena
Nel caso del patteggiamento, il Pubblico Ministero giunge ad un accordo con l’avvocato dell’imputato. Il venirsi incontro comporta la riduzione della pena, alla quale viene tolto un terzo della stessa. E’ proprio questo che rappresenta il premio per l’imputato. In alternativa alla pena può essere applicata una sanzione sostitutiva o, al limite, una pena detentiva, che, diminuita di un terzo e, tenendo conto delle circostanze, non arriva a superare i 5 anni.
Il patteggiamento deve essere formulato nel corso dello svolgimento delle indagini preliminari, secondo l’articolo 447 del codice penale. Può essere accettato fino al momento in cui sono presentate le conclusioni all’udienza preliminare, secondo ciò che è stabilito dall’articolo 446 del codice penale.
Cosa comporta
Il patteggiamento e l’accettazione dello stesso comportano dei vantaggi che sono intanto per lo Stato, il quale risparmia il tempo di dover processare un imputato e tutto il procedimento avviene in maniera più veloce. Diversi vantaggi ci sono anche per l’imputato, il quale può sapere in anticipo a quanto ammonta la propria pena, non dovrà pagare le spese processuali e, se nel corso dei 5 anni successivi non commetterà altri reati, vedrà estinguersi il reato di cui è accusato.
In ogni caso anche il patteggiamento verrà trascritto nella fedina penale ad uso giustizia, mentre non rientra nella cosiddetta fedina penale “ad uso privati”. Questo potrebbe essere un inconveniente che il ricorso al patteggiamento potrebbe comportare.