Dal 1° settembre è attivo il Supporto per la formazione e il lavoro che permetterà alle persone “occupabili” tra i 18 anni e i 59 anni di età di poter prendere parte a corsi di formazione e trovare un impiego. Nel frattempo potranno percepire un assegno mensile per sostenere le spese familiari.
Dal 1° gennaio 2024 entrerà in vigore l’Assegno di Inclusione rivolto ai nuclei familiari che hanno un minore o un disabile o un over 60. Anche in questo caso previsto un assegno mensile e la necessità di impegnarsi attivamente nella ricerca di un impiego.
È attivo il Supporto per la formazione e il lavoro, la nuova misura del Governo Meloni
A partire dal 1° settembre 2023 è entrato in funzione il Supporto per la formazione e il lavoro, detto anche Sfl, per le persone che possono lavorare tra i 18 anni e i 59 anni.
Questo è uno dei strumenti messi in moto dal Governo Meloni con il Decreto 1° Maggio e che permetterà gradualmente di sostituire il Reddito di Cittadinanza con altre misure.
Infatti a partire dal 1° gennaio 2024 il Reddito di Cittadinanza non sarà più emesso e al suo posto arriverà l’Assegno di Inclusione, detto anche Adi, che sarà operativo per i nuclei familiari che tra i membri familiari presentano minori, disabili o over 60.
Il Governo Meloni ha deciso di sostenere i disoccupati con questi due nuovi strumenti decidendo di eliminare del tutto il Reddito di Cittadinanza entro il 31 dicembre 2023.
Sia il Supporto per la formazione e il lavoro che l’Assegno di Inclusione prevedono l’emissione di un assegno mensile.
I beneficiari che riceveranno l’assegno devono però impegnarsi attivamente a seguire percorsi di ricerca attiva di lavoro avvalendosi dell’aiuto di centri dell’impiego e agenzie specializzate.
Il Supporto per la formazione e il lavoro è già attivo dal 1° settembre e prevede l’emissione di un assegno mensile di 350 euro per le persone ritenute “occupabili” che hanno un’età tra i 18 anni e i 59, e presentano un Isee non superiore ai 6mila euro.
L’Assegno di inclusione invece sarà introdotto dal prossimo anno, entrerà in vigore il 1°gennaio 2024, e sarà principalmente rivolto a famiglie che hanno un Isee familiare non superiore a 9360 euro e in cui è presente almeno un componente minore o disabile o over 60.
Modalità di richiesta dei due sostegni
Il sostegno potrà essere richiesto presentando domanda attraverso il sito dell’Inps o avvalendosi dell’aiuto di un patronato. Dal prossimo anno anche i Caf potranno offrire assistenza e presentare questa tipologia di domande.
Per poter ricevere il sussidio oltre a dover rientrare nei criteri sopra elencati, diversi a seconda del tipo di sostegno a cui si vuole accedere, bisognerà anche presentare una certificazione che si è realmente iniziato un corso di formazione.
Tale certificazione non è un documento generico ma un documento che viene rilasciato dal centro per l’impiego. Sulla piattaforma legata al Siisl è possibile trovare tutti i centri dell’impiego, le agenzie per il lavoro e gli enti di formazione che sono autorizzati al rilascio di tali certificati.
Quindi un cittadino che vuole prendere questo sussidio non dovrà far altro che trovare il centro più vicino a sé iniziare il percorso formativo e chiedere il rilascio del certificato da parte dell’ente a cui ci si è rivolto.
In questo modo potrà presentare la domanda e ricevere il sussidio. Ad erogare l’assegno sarà l’Inps e può erogarlo per un massimo di 12 mesi. Tale misura è incompatibile con altre misure in corso come Naspi, reddito di inclusione e la cassa integrazione.
Ciò vuol dire che se si è già beneficiari di una di queste misure non si può accedere al Supporto. Il Supporto può essere sospeso nel caso in cui il beneficiario trovi un impiego che ha la durata da 1 a 6 mesi.
Qualora però il beneficiario non accetti una proposta lavorativa l’assegno del Supporto viene revocato. Sia il Supporto che l’Assegno di Inclusione non vengono più emessi qualora il beneficiario accetti un lavoro con contratto a tempo indeterminato.
La misura cessa anche qualora si accettino offerte con retribuzioni minime salariali come previsto dal Ccnl o qualora si stipulino rapporti lavorativi part time per una durata non inferiore al 60% dell’orario a full time.
Un lavoro per essere ritenuto accettabile non deve essere più lontano di 80 chilometri dal domicilio del richiedente della misura di sostegno e deve essere raggiungibile in non più di 120 minuti con l’utilizzo di mezzi pubblici.