Il Consiglio dei ministri ha approvato i 18 articoli che compongono il Decreto sicurezza bis. Il provvedimento, fra le altre cose, inasprisce le sanzioni per il reato di immigrazione clandestina e prevede salate multe agli armatori che favoriscano lo sbarco dei migranti irregolari in Italia. Vediamo i punti salienti del Decreto sicurezza bis.
Con l’articolo 1 si stabilisce che il ministero dell’Interno “può limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica”, dandone notizia al presidente del Consiglio e previo accordo dei ministeri di Difesa e Infrastrutture.
L’articolo 2 è stato chiaramente pensato per chiudere la partita con le Ong. Tale articolo dispone multe da 10mila a 50mila euro per i comandanti delle navi che non rispettino la legge e in caso di reiterazione scatta la confisca del natante.
L’articolo 3 mette nelle mani delle procure antimafia i reati associativi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Con tale disposizione si dà il via libera alle intercettazioni.
Si stanziano 3 milioni di euro nel triennio 2019-2020-2021 per potenziare le operazioni di pubblica sicurezza sotto copertura.
Si stanziano fondi per “il potenziamento dell’efficacia dell’azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza” per il biennio 2019-2020, “con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale un contingente massimo di 800 unità di personale amministrativo non dirigenziale”.
Articoli successivi puniscono chi partecipi a manifestazioni di piazza con razzi, mazze e altri oggetti atti a offendere i poliziotti: “Si introduce, poi, una nuova fattispecie delittuosa, che punisce chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, utilizza – in modo da creare concreto pericolo a persone o cose – razzi, fuochi artificiali, petardi od oggetti simili, nonché facendo ricorso a mazze, bastoni o altri oggetti contundenti o comunque atti ad offendere […] Si aggravano le pene qualora i reati siano commessi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico”.
Altre misure sono volte al contrasto alle tifoserie violente: daspo previsto per “coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza”; “coloro che risultino avere tenuto, anche all’estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione”; “coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti”.
Colpiti anche i club che non dovranno “corrispondere, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l’erogazione di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio a prezzo agevolato o gratuito, ai destinatari dei provvedimenti previsti dall’articolo 6 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, ai condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive”.
Gli esponenti del governo si dicono certi che il Decreto Sicurezza bis non inciamperà nella tagliola dell’illegittimità costituzionale.