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Il decreto sui vaccini obbligatori per le iscrizioni a scuola è stato firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: il decreto sull’obbligatorietà dei vaccini per l’iscrizione a scuola nella fascia di età da zero a sei anni diventerà quindi legge dopo 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ma cosa cambia con l’entrata in vigore del ‘decreto-legge prevenzione vaccinale’? Vediamo tutti i punti di seguito.
QUALI SONO I VACCINI OBBLIGATORI
Le dodici vaccinazioni obbligatorie sono: l’anti-poliomielitica, l’anti-difterica, l’anti-tetanica, l’anti-epatite B, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus Influenzae tipo b, l’anti-meningococcica B, l’anti-meningococcica C, l’anti-morbillo, l’anti-rosolia, l’anti-parotite e l’anti-varicella. Tutte devono essere obbligatoriamente somministrate dal 2017.
Per effettuare le 12 vaccinazioni obbligatorie si potrà utilizzare la somministrazione contestuale, ad esempio 6 vaccini possono essere eseguiti con una sola puntura tramite vaccinazione esavalente (anti-poliomielite, anti-difterite, anti-tetano, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus Influenzae tipo b) e allo stesso modo altri 4 vaccini possono essere somministrati con la vaccinazione quadrivalente (anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella). Occorre invece effettuare vaccinazioni separate per l’anti-meningococco B e antimeningococco C.
LE CLASSI DI ETA’ PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI VACCINI
– I nati dal 2001 al 2004 devono effettuare (ove non abbiano già provveduto) le quattro vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B; anti-tetano; anti-poliomielite;anti-difterite) e l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b;
– I nati dal 2005 al 2011 devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’antipertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b;
– I nati dal 2012 al 2016 devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b e l’anti-meningococcica C, previste dal Calendario vaccinale incluso nel Piano 2012-2014;
– I nati dal 2017 devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b,l’anti-meningococcica C, l’antimeningococcica B e l’anti-varicella, previste nel nuovo Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019.
Ricordiamo che le vaccinazioni sono gratuite anche se vengono fatte in ritardo rispetto al calendario vaccinale stabilito.
ATTENZIONE: NON DEVONO FARE IL VACCINO OBBLIGATORIO I MINORI GIA’ IMMUNIZZATI, OSSIA CHE HANNO CONTRATTO GIA’ UNA DATA MALATTIA, E COLORO CHE SI TROVANO IN CONDIZIONI CLINICHE SPECIFICHE DOCUMENTATE DA UN MEDICO O PEDIATRA. IN QUESTO ULTIMO CASO IL VACCINO E’ POSTICIPATO
VACCINAZIONI E AMMISSIONE A SCUOLA
Questi dodici vaccini obbligatori e gratuiti diventano ora un requisito fondamentale per l’ammissione all’asilo nido e alle scuole dell’infanzia, quindi per i bambini da 0 a 6 anni. Da settembre 2017 diventano obbligatorie per tutti i bambini e ragazzi da zero a 16 anni. Per chi non si adeguerà la vita non sarà molto facile, perché l’obbligo vaccinale, in pratica, diventa un vero e proprio requisito d’accesso nelle scuole. Il genitore può anche autocertificare l’avvenuta vaccinazione. In tal modo ha tempo per presentare copia del libretto vaccinale sino al 10 luglio di ogni anno. Anche solo la presentazione alla Asl della richiesta di vaccinazione consente l’iscrizione a scuola, in attesa che la Asl stessa provveda ad eseguire la vaccinazione (o a iniziarne il ciclo, nel caso questo preveda più dosi) entro la fine dell’anno scolastico.
Al momento dell’iscrizione a scuola i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi hanno l’obbligo di richiedere i documenti che provano o l’effettuazione delle vaccinazioni, o l’esonero (per immunizzazione per malattia naturale) o il differimento della somministrazione del vaccino (per cui occorrerà presentare copia della prenotazione dell’appuntamento presso la azienda sanitaria locale).
SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE
Quindi, mentre asili nido e materne semplicemente bloccheranno l’entrata ai bambini non vaccinati, per quanto riguarda scuole elementari, scuole medie e i primi due anni di superiori, i genitori (o i tutori) dei bambini non vaccinati dovranno pagare multe tra 500 e 7.500 euro, in proporzione alla gravità dell’inadempimento, quindi a quanti vaccini non sono stati effettuati.
In più, le famiglie che non rispetteranno il calendario vaccinale potranno essere segnalate dall’azienda sanitaria locale alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni ”per gli eventuali adempimenti di competenza”.
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