La dichiarazione Imu 2014 si paga entro il 16 giugno. Proprio così, l’Imu esiste ancora e si paga cara, almeno per tutti gli edifici diversi dall’abitazione principale non di lusso. Il pagamento deve avvenire entro il 16 giugno anche se il Comune non ha stabilito le aliquote per l’anno corso. In questo caso si dovrà pagare tenendo conto dei parametri dell’anno scorso. Non si dovrà pagare per le abitazioni principali, gli immobili in cui il proprietario ha residenza e domicilio abituale. Nel caso in cui due coniugi presentano una residenza diversa, all’interno dello stesso Comune, solo una delle due abitazioni può essere considerata come principale.
Devono pagare, comunque, coloro che possiedono un’abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9. L’aliquota massima per il pagamento è dell’1,06%. Ci sono, comunque, dei casi di assimilazione all’abitazione principale. In questi casi la legge stabilisce delle vere e proprie esenzioni dal pagamento dell’imposta.
Immaginiamo lo sguardo stupito sul volto di molti: ma come, l’Imu non era stata abolita lo scorso anno? Dal 2014 non dovevamo pagare la Tasi come imposta sulla casa? La risposta è meno complessa di quanto possa sembrare: la Tasi ha effettivamente sostituito l’Imu, ma solo per quanto riguarda l’abitazione principale. Per le seconde case e le prime di lusso bisognerà pagare anche la cara vecchia Imu. La decisione sulle aliquote, come sempre, spetta ai singoli Comuni.
Se avevate rimosso dalla vostra mente l’Imposta Municipale Unica, è tempo di rispolverarla se possedete immobili diversi dalla prima casa. Il 2014 ci ha portato in dotazione una nuova imposta complessiva, chiamata IUC (Imposta Comunale Unica), che comprende al suo interno tre entità ben distinte e con regole specifiche: la prima si chiama Tasi ed è la componente che tassa i servizi indivisibili forniti dal Comune; la seconda è la Tari che, di fatto, sostituisce la Tarsu come tassa sui rifiuti; la terza è appunto l’Imu, che non sparisce del tutto ma torna sotto vesti diverse per tassare tutti gli immobili che non rientrano nella dicitura di prima abitazione e persino le prime case qualora siano di lusso.
Aliquote Imu
Calcolo, aliquote e scadenze sono diverse in base al tipo di imposta e variano da Comune a Comune, così per i contribuenti è decisamente difficile orientarsi. Quel che è certo è che, nonostante le aliquote Tasi siano ancora in alto mare, provocando il rinvio a settembre della prima rata, per quanto riguarda l’Imu è già tutto stabilito. Entro il 16 giugno si dovrà versare il 50% di quanto dovuto per il 2014 su seconde case, beni strumentali e case di lusso appartenenti alle categorie catastali a1, a/8 e a/9. Per tutte queste i proprietari dovranno pagare sia Imu che Tasi anche se, nel caso di seconde case e altri fabbricati (come uffici, negozi, capannoni) la somma delle due aliquote Imu e Tasi non potrà superare l’11,4 per mille complessivo.
Il calcolo è sempre quello che abbiamo imparato a conoscere negli anni scorsi: si parte dalla rendita catastale presente nei registri del catasto. Questa va poi rivalutata del 5 per cento e moltiplicata per il coefficiente stabilito per ogni tipologia di immobile (per le abitazioni ad esempio il coefficiente è 160). Il valore così ottenuto va poi moltiplicato per l’aliquota stabilita dal Comune, applicando le eventuali detrazioni del caso.
Esenzioni Imu
A discrezione del Comune non solo la decisione sull’aliquota, ma anche la facoltà di assimilare un immobile ad abitazione principale (escludendola di fatto dal pagamento Imu). Questo è possibile solo in uno dei tre casi seguenti:
– se l’immobile è posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, se non locata;
– se l’immobile è posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti in italia, se non locata;
– se l’immobile è concesso in comodato a parenti in linea retta, entro il primo grado purché utilizzata come abitazione principale per la sola quota di rendita nel catasto che non superi i 500 euro, o se chi usufruisce del comodato appartiene ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore ai 15mila euro l’anno.
Sono comunque sempre escluse dal pagamento Imu le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, che sono adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia; la casa assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione; i fabbricati rurali ad uso strumentale se sottoponibili a parziale deducibilità dell’Imu dal reddito di impresa e di lavoro autonomo.
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