Il denaro che il dipendente può perdere qualora decida di rassegnare le proprie dimissioni senza preavviso.
Il lavoratore può perdere denaro, nel momento in cui decide di rassegnare dimissioni senza preavviso. Questa decisione, infatti, può provocare perdita di soldi, qualora non vengano applicate le sanzioni previste dalla legge. Ecco come muoversi nella maniera corretta per evitare complicazioni.
Ci sono, però, dei casi specifici in cui il dipendente non dovrà corrispondere indennizzi per danni provocati al datore di lavoro: maternità, periodo di prova e nel caso in cui ci siano gravi inadempienze da parte del datore che non permettono il proseguimento della propria attività lavorativa oltremodo, nemmeno per un giorno in più. Scopriamo i casi nel dettaglio.
Il dipendente che sceglie di rassegnare dimissioni senza preavviso può utilizzare la procedura telematica presente sul portale ClicLavoro del Ministero del Lavoro, comunicando, in questo modo, al datore di lavoro di voler lasciare il proprio posto, rispettando il preavviso previsto dalla legge, che – nei fatti – riconosce al lavoratore la facoltà di dimettersi senza fornire giustificazioni al datore.
Se il lavoratore, però, non rispetta il periodo di preavviso, previsto dalla legge, licenziandosi, dunque, in tronco, dovrà pagare un indennizzo per il danno provocato al datore, come previsto dal contratto collettivo nazionale in materia di dimissioni.
Il preavviso è obbligatorio e può avere una specifica durata in base alla mansione svolta dal dipendente. L’importo dell’indennizzo è pari allo stipendio percepito dal dipendente, qualora il preavviso fosse stato elaborato secondo la procedura standard.
Il lavoratore può scegliere di dimettersi senza preavviso qualora sussiste la giusta causa: tra queste, c’è una grave inadempienza da parte del datore di lavoro che inibisce il proseguimento dell’attività lavorativa da parte del dipendente sin da subito.
In questo caso, il dipendente può immediatamente rassegnare le dimissioni, assentandosi da lavoro anche il giorno dopo. In questo caso, non dovrà pagare alcuna indennità per mancato preavviso e potrà godere della disoccupazione (NASPI).
Il licenziamento in tronco, inoltre, è previsto anche in maternità, ossia dalla scoperta del concepimento fino al compimento del primo anno del bambino. Non è obbligatorio il preavviso nemmeno se ci sono in essere accordi collettivi di esodo o qualora le dimissioni siano incentivate dall’azienda per cui si lavora. Il mancato preavviso, inoltre, è previsto anche quando si rassegnano le dimissioni durante lo svolgimento del periodo di prova.
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