Dopo la tragica vicenda del ragazzo che si è suicidato a Lavagna è bene ricordare come funziona la legge sulla droga in Italia. Che differenza c’è tra droghe leggere e droghe pesanti? Cosa avrebbe rischiato il ragazzo di Lavagna trovato con una modica quantità di hashish in tasca, per uso personale? E quali sono invece le pene per chi detiene una grande quantità di sostanza stupefacente o addirittura spaccia droga? Facciamo un po’ di chiarezza.
La storia del ragazzo che si è suicidato a Lavagna il 13 febbraio, mentre tre agenti della Finanza stavano perquisendo la sua casa alla ricerca di droga (trovando poi una decina di grammi di hashish segnalati dallo stesso sedicenne), ha scosso l’opinione pubblica su temi delicati, come il disagio adolescenziale e l’utilizzo di sostanze. La notizia che è stata la stessa mamma del ragazzo che si è suicidato a denunciare il figlio alla Guardia di Finanza come semplice consumatore di droghe leggere ha scatenato il dibattito.
Lungi dal giudicare il ragazzo suicida di Lavagna e in attesa che la discussione in Parlamento sulla legalizzazione della cannabis produca una nuova norma, vediamo cosa dice l’attuale legge in vigore in Italia. Cosa rischia un consumatore di droghe leggere o di droghe pesanti? E cosa avrebbe rischiato il ragazzo di Lavagna suicida per qualche grammo di hashish?
Differenze tra droghe leggere e pesanti
Dal febbraio del 2014, dopo la bocciatura dell’incostituzionale legge Fini-Giovanardi del 2006 che eguagliava droghe leggere e pesanti, in Italia è tornata in vigore la legge precedente, la Iervolino-Vassalli del 1990, modificata in seguito al referendum abrogativo del 1993 che ha eliminato il carcere dalle sanzioni previste per l’uso personale.
E’ stata ristabilita quindi una distinzione tra le varie sostanze. Con droghe leggere si intendono i derivati naturali della cannabis: marijuana e hashish. Con droghe pesanti ci si riferisce all’oppio e ai suoi derivati (eroina, morfina), alle foglie di coca e gli alcaloidi (cocaina), alle anfetamine, agli allucinogeni e ai barbiturici (ketamina, l’LSD, ectasy, ecc).
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Tabella delle droghe
Le droghe sono racchiuse e divise in una speciale tabella in cui appaiono cinque sezioni. Le sostanze stupefacenti sono dunque differenziate così: 1) Droghe pesanti; 2) Cannabis; 3) Barbiturici; 4) Benzodiazepine; 5) Medicinali. Le conseguenze penali del possesso di droga cambia in base alla finalità della sostanza stupefacente e psicotropa, che si distingue in uso personale o spaccio.
Il consumo e/o il possesso di droga (sia leggera che pesante) nella quantità minima consentita dalla legge e riconosciuta come ‘uso personale‘ è comunque illegale ma non implica alcun rischio penale perché non c’è reato, ma se la quantità di droga detenuta supera tale limite e viene contestato il reato di spaccio, il rischio si divide in: reclusione da due a sei anni più il pagamento di una multa che può variare dai tremila ai 26mila euro, in caso di droghe leggere, e reclusione dagli 8 ai 20 anni e multe dai 26mila ai 260 milaeuro, in caso di droghe pesanti. Inoltre nel comma 5 dell’articolo 73 è previsto “il fatto di lieve entità” che viene punito da 6 mesi a 2 anni per le droghe leggere e da 1 a 6 anni per le droghe pesanti. Coltivare la cannabis, invece, anche se per uso personale, resta un reato punibile penalmente.
Ovviamente, il giudice che deve emettere una sentenza di colpevolezza tiene presente diversi elementi per prendere una decisione, come il tipo di sostanza, l’età dell’imputato, il fatto di essere incensurato o meno, il fatto di avere collaborato durante una perquisizione, l’occasionalità della condotta, il mercato di riferimento, ecc. Dunque, teoricamente, se sono trovato per la prima volta in possesso di un quantitativo modico di droga leggera, ed è chiaro che non c’è attività di spaccio ma il fatto è di lieve entità, verrò segnalato al Prefetto, potrò essere portato in Questura o in caserma, ma non penderà su di me alcuna denuncia e non potrò essere portato in carcere. Se sono minorenne e il giudice stabilisce l’irrilevanza del fatto accaduto, è possibile avviare un procedimento con rito alternativo o arrivare alla sospensione del processo con messa in prova.
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LE NORME SULLA DROGA NEGLI ALTRI PAESI
Per tornare alla vicenda di cronaca da cui siamo partiti, quella del ragazzo che si è suicidato a Lavagna, il procuratore minorile della Liguria Cristina Maggia ha espresso il suo parere definendo questo tipo di blitz “inutili” e che, se l’avessero chiamata, avrebbe detto no alla perquisizione. “Bastava chiamarci, siamo sempre reperibili… L’azione penale sui maggiorenni ha fine repressivo, sui minorenni di recupero”. Secondo il magistrato “non servono blitz ma indagini costruite. Se un sedicenne che studia, è un ragazzo modello e non ha precedenti con la giustizia viene sorpreso con poco stupefacente non reagisce come il criminale cattivo, ma sprofonda”. Ed è probabilmente quello che è accaduto al ragazzo di Lavagna, che al massimo rischiava una segnalazione al prefetto, e invece si è buttato giù dal balcone.
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