Le elezioni amministrative del 5 giugno si concluderanno con il ballottaggio di domenica 19 giugno, quando le città sopra i 15mila abitanti torneranno alle urne per scegliere tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di preferenze. A livello legislativo, il ballottaggio non è diverso dal primo turno, ma una domanda può sorgere spontanea: se non ho votato al primo turno posso votare al ballottaggio? Le modalità di voto sono sempre le stesse, a cambiare è il numero dei candidati, ridotti a due; per il resto non c’è alcuna differenza. Come specificato dal Ministero dell’Interno, tutti possono votare al secondo turno anche se non hanno votato al primo, l’importante è essere iscritto alle liste elettorali. Cosa significa?
Secondo la legge italiana, tutti i cittadini italiani che hanno compiuto 18 anni hanno diritto di voto. Al compimento della maggiore età si viene iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza: in caso di ballottaggio, si è liberi di scegliere se votare in entrambi i turni o solo in uno, che sia il primo o il secondo. Non esiste neanche l’obbligo di votare al secondo turno se si è andati al primo: sta solo alla coscienza civica e alla volontà di esprimere il proprio voto. La risposta è quindi sì: chi non ha votato al primo turno può votare al secondo turno.
C’è solo un caso in cui potrebbe accadere il contrario: la perdita del diritto di voto nel tempo che intercorre tra primo e secondo turno. Il diritto a votare si perde non per l’astensionismo (che non si possa votare dopo un tot di volte che non ci si è recati alle urne è una leggenda metropolitana) ma solo con l’entrata in giudicato di una sentenza di condanna penale che comporti la perdita della capacità elettorale, a seguito dell’interdizione dai pubblici uffici, o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge (art. 48 della Costituzione).