[didascalia fornitore=”Photo by Jorge Vidal on Unsplash”]Photo by Jorge Vidal on Unsplash[/didascalia]
L’Imu è una imposta entrata in vigore il 1° gennaio 2012 in sostituzione di ICI ed Irpef sugli immobili. Deve pagarla chi possiede beni immobili, o chi abbia un diritto reale – come il diritto di abitazione – su tali beni, anche se risiede all’estero. Si può ridurre l’esborso, o non pagare l’imposta, in presenza di determinate condizioni oggettive – che riguarderanno quindi l’immobile – o soggettive – in questo caso riguarderanno invece il contribuente chiamato a pagare.
Immobili esenti da Imu
Esistono diverse categorie di immobili per cui non è dovuta l’Imu. Per esempio non è dovuta sulla abitazione principale – se non si tratta di un immobile classificato nelle categorie A/1, A/8 , A/9 (ovvero gli appartamenti di lusso, i castelli, le ville…), perché in questo caso l’Imu bisogna continuare a pagarla.
Se un nucleo familiare ha più di una residenza in comuni diversi, l’esenzione può essere fatta valere su ogni abitazione principale. Se invece le diverse residenze si trovano all’interno del territorio dello stesso comune, questa agevolazione potrà essere fatta valere per un solo immobile. Questa esenzione può essere applicata anche per la casa coniugale assegnata al coniuge in caso di separazione o divorzio.
Altri casi di esenzione dall’Imu sono rappresentati:
- dagli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari – IACP -;
- dagli immobili destinati ad un uso istituzionale o religioso, o appartenenti a Stati esteri e alle organizzazioni internazionali riconosciute;
- dagli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- dai fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale E – ovvero stazioni, ponti, fari… -;
- dall’unico immobile posseduto da personale appartenente alle Forze armate o di polizia, ai Vigili del fuoco, o alla carriera prefettizia, se non è concesso in locazione;
- dall’unico immobile posseduto da cittadini italiani, non residenti in Italia, iscritti all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero), se non è concesso in locazione;
- da immobili di enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento – con modalità non commerciali – di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;
- dalle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa quando vengono destinati a casa di abitazione – l’esenzione può essere fatta valere anche dagli studenti universitari assegnatari di questi immobili, anche se non hanno preso residenza nell’abitazione per cui chiedono l’esenzione.
Per finire ricordiamo che sono esonerati dall’IMU i fabbricati colpiti da eventi sismici – devono essere stati dichiarati distrutti o inagibili -, quelli costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – se invenduti e non locati -, e gli immobili considerati non indicativi di ricchezza, come le serre, le vasche per l’irrigazione, le tettoie, i porcili ed i pollai di ridotte dimensioni, ma anche i terreni che si trovano nei comuni classificati totalmente montani.
Riduzione IMU per immobili in comodato d’uso gratuito
Ora non è più possibile equiparare all’abitazione principale, l’immobile concesso in comodato gratuito. Si può ottenere solo una riduzione del 50% dell’Imu sulle abitazioni – non di lusso, e quindi non appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 – concessi in comodato d’uso gratuito, ma a condizione che:
- l’immobile venga adibito a residenza del comodante – è il soggetto che riceve il bene -;
- tra comodatario e comodante vi sia una parentela di primo grado in linea retta;
- il comodatario sia residente nello stesso Comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato;
- il comodatario possegga un solo immobile oltre a quello concesso in comodato;
- il contratto di comodato d’uso gratuito sia regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
Riduzione IMU per contratti di affitto a canone concordato
Un’altra riduzione è prevista per gli immobili in locazione a canone concordato. Per questa fattispecie ci sarà una riduzione del 25% dell’Imu e della Tasi.
se l’aliquota IMU fissata dal Comune è pari all’8 per mille, il 75% di 8, è pari a 6, per cui l’aliquota IMU per gli immobili a canone concordato è pari al 6 per mille.
Esenzioni Imu per i terreni agricoli
I seguenti terreni agricoli sono esenti da Imu:
- terreni agricoli ubicati in comuni montani o di collina;
- terreno agricolo posseduto da coltivatore diretto o da imprenditore agricolo professionale;
- terreno agricolo con proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- terreno agricolo ubicato su un isola minore (si va dalle isore Tremiti, Eolie, a Pantelleria ed alle isole lacustri.