[didascalia fornitore=”Photo by Jorge Vidal on Unsplash”]Photo by Jorge Vidal on Unsplash[/didascalia]
L’Imu è una imposta entrata in vigore il 1° gennaio 2012 in sostituzione di ICI ed Irpef sugli immobili. Deve pagarla chi possiede beni immobili, o chi abbia un diritto reale – come il diritto di abitazione – su tali beni, anche se risiede all’estero. Si può ridurre l’esborso, o non pagare l’imposta, in presenza di determinate condizioni oggettive – che riguarderanno quindi l’immobile – o soggettive – in questo caso riguarderanno invece il contribuente chiamato a pagare.
Esistono diverse categorie di immobili per cui non è dovuta l’Imu. Per esempio non è dovuta sulla abitazione principale – se non si tratta di un immobile classificato nelle categorie A/1, A/8 , A/9 (ovvero gli appartamenti di lusso, i castelli, le ville…), perché in questo caso l’Imu bisogna continuare a pagarla.
Se un nucleo familiare ha più di una residenza in comuni diversi, l’esenzione può essere fatta valere su ogni abitazione principale. Se invece le diverse residenze si trovano all’interno del territorio dello stesso comune, questa agevolazione potrà essere fatta valere per un solo immobile. Questa esenzione può essere applicata anche per la casa coniugale assegnata al coniuge in caso di separazione o divorzio.
Altri casi di esenzione dall’Imu sono rappresentati:
Per finire ricordiamo che sono esonerati dall’IMU i fabbricati colpiti da eventi sismici – devono essere stati dichiarati distrutti o inagibili -, quelli costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – se invenduti e non locati -, e gli immobili considerati non indicativi di ricchezza, come le serre, le vasche per l’irrigazione, le tettoie, i porcili ed i pollai di ridotte dimensioni, ma anche i terreni che si trovano nei comuni classificati totalmente montani.
Ora non è più possibile equiparare all’abitazione principale, l’immobile concesso in comodato gratuito. Si può ottenere solo una riduzione del 50% dell’Imu sulle abitazioni – non di lusso, e quindi non appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 – concessi in comodato d’uso gratuito, ma a condizione che:
Un’altra riduzione è prevista per gli immobili in locazione a canone concordato. Per questa fattispecie ci sarà una riduzione del 25% dell’Imu e della Tasi.
se l’aliquota IMU fissata dal Comune è pari all’8 per mille, il 75% di 8, è pari a 6, per cui l’aliquota IMU per gli immobili a canone concordato è pari al 6 per mille.
I seguenti terreni agricoli sono esenti da Imu:
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