L’approvazione del ddl anticorruzione in Parlamento ha scatenato parecchie polemiche. Netta la reazione di Forza Italia che ha parlato di un “articolo anticostituzionale” e di “propaganda del governo”, come dichiarato al momento del voto dal senatore Giacomo Caliendo. Il falso in bilancio viene ripristinato per le società quotate e viene riscritto per quelle non quotate: previste pene più aspre, con condanne da uno a cinque anni di reclusione. Passa anche l’articolo 9 del ddl Anticorruzione con pene ridotte in caso di società non quotate e fatti di lieve entità.
Al voto in Senato non sono passati gli emendamenti di SEL e Lega, con il ritiro di uno simile da parte dei senatori PD prima della votazione, che chiedevano l’innalzamento delle pene a due a sei anni, cosa che avrebbe reso possibile l’uso delle intercettazioni. Da qui la dichiarazione prima del voto segreto del senatore Peppe De Cristofaro di Sinistra Ecologia e Libertà dell’astensione del suo partito, visto che “il falso in bilancio avrebbe meritato una ben altra impostazione e non un compromesso al ribasso”.
Il falso in bilancio: la nuova norma
Con il voto del Parlamento, il falso in bilancio torna a essere reato dopo la modifica apportata nel 2002 dall’allora governo Berlusconi. Non si dovrà dimostrare di aver alterato il mercato o di aver arrecato danno alla società in caso di dichiarazioni non vere nei bilanci.
Il testo recita che “gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni”. Il testo approvato precisa che il reato “si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”. Pene aumentate da uno a sei anni per società quotate e non: per queste ultime, in caso di fatti di lieve entità, le pene sono ridotte.
Cos’è il falso in bilancio?
Quando si parla di falso in bilancio, si intende una vera e propria frode fiscale, che fa capo al diritto societario. In pratica, si tratta di compilazione di false comunicazioni sociali, con una rendicontazione truccata di voci che devono essere inserite in bilancio. La modifica illegale e illegittima porta a situazioni molto gravi: con un bilancio falsato si possono modificare gli accessi al credito o alle garanzie richieste, si possono avere dei vantaggi indebiti a danno di soci e azionisti in caso di distribuzione di dividendi e, come spesso accade, si può creare una contabilità parallela e nascosta a quella reale, andando a usare fondi neri.
Il falso in bilancio depenalizzato dal governo Berlusconi
Nel 2002 il governo Berlusconi II mette mani al falso in bilancio, arrivando a depenalizzare il reato. Tutto “merito” dell’allora ministro della Giustizia, il leghista Roberto Castelli, che sigla il decreto legislativo n. 61 dell’11 aprile 2002. Il testo inserisce delle “eccezioni” che si devono avere per configurare il reato di falso in bilancio: nella sua relazione, il Guardasigilli del Carroccio specifica che “viene introdotta una graduazione della gravità delle pene in rapporto all’effettiva esistenza di un danno per soci, i creditori o il pubblico, con l’introduzione di nuove ipotesi di non punibilità connesse alla riparazione del danno prima dell’inizio del processo. Le fattispecie di minore gravità del falso in bilancio sono state depenalizzate e saranno punite con sanzioni amministrative in linea con l’attuale tendenza a limitare ai casi realmente gravi l’intervento penale”.
Perché ci fosse il reato di falso in bilancio bisognava avere determinate condizioni:
– danno ai soci dell’azienda a cui vengono truccati i bilanci: il danno deve essere consistente e valere una “variazione del risultato economico della società in questione di almeno il 5% o di una variazione del patrimonio netto di almeno l’1%”;
– i soci devono sporgere denuncia;
– il procedimento deve essere concluso in tutti i gradi di giudizio entro 5 anni, termine della prescrizione;
Per i fatti che non rientrano nelle fattispecie, si ha l’arresto ma con una pena massima di due anni: in tutti gli altri si hanno sanzioni amministrative.
Il falso in bilancio prima di Berlusconi
Prima dell’intervento del governo Berlusconi, il falso in bilancio era riconosciuto come reato contemplato dal codice civile all’art. 2621 come “false comunicazioni aziendali”. Le pene previste andavano da uno a cinque anni. Il punto debole della vecchia legislazione era l‘indeterminatezza delle condizioni: bastava una generica volontà di dare comunicazioni non veritiere sulla società, senza alcuna specifica, perché scattasse il reato. Per questo, già nel 2001 si era avuto un testo di legge delega a firma dell’allora ministro della Giustizia, Piero Fassino, con Giuliano Amato presidente del Consiglio, che recepiva una norma europea: si lasciavano le pene inalterate (1-5 anni) ma si specificava che il reato si erano truccati intenzionalmente i bilanci per conseguire per sé o altri un ingiusto profitto.
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