Si avvicina il Natale e si moltiplicano gli interrogativi sulle restrizioni imposte per i giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno. Infatti, se il divieto di spostarsi tra le regioni non lascia dubbi, sono ancora in molti a domandarsi se potranno spostarsi dal proprio comune il giorno di Natale, ad esempio per fare visita a un genitore solo. Viste le perplessità e le domande di molte persone, il governo ha pubblicato le Faq sulle regole per il giorno di Natale del Dpcm del 3 dicembre.
Su questo punto non ci sono dubbi, come chiariscono le Faq del governo, il rientro presso la residenza e il domicilio è sempre consentito. Chi si trova fuori dalla Regione e dal proprio Comune al momento dell’entrata in vigore dei divieti può sempre fare ritorno a casa.
Secondo le misure imposte dal Dpcm del 3 dicembre, nei giorni di divieto si può andare fuori Regione soltanto per assistere soggetti non autosufficienti, quindi non per motivi di compagnia. Bisogna recarsi da soli e non è consentito spostarsi con altri familiari.
Sì, è possibile. Ma anche in questo caso, come per lo spostamento tra regioni, è vietato spostarsi con altri familiari.
Sì, l’assistenza a persone non autosufficiente è possibile anche per coloro che non sono parenti.
Il ricongiungimento per le coppie lontane è possibile soltanto nel caso di coppie conviventi, anche se solo di fatto. Quindi chi lavora o studia fuori, può raggiungere il partner nell’abitazione principale della coppia (non si considerano come tali le seconde case). Sono escluse dalla deroga le coppie non conviventi.
Dal 21 dicembre al 6 gennaio è vietato raggiungere le seconde case fuori Regione, anche se in zona gialla. Ci si può andare soltanto per motivi di urgenza (ad esempio, guasti agli impianti eccetera), ma si può rimanere soltanto per il tempo utile a risolvere il problema. E’, invece, possibile raggiungere le seconde case che si trovano nella stessa regione, eccezion fatta per i giorni seguenti: 25 e 26 dicembre 2020, l’1 e il 6 gennaio 2021.
Sì, tutti coloro che rientrano dall’estero, dopo il 21 dicembre, devono sottoporsi alla quarantena. La regola – chiariscono le Faq del governo – vale anche per chi aveva pianificato il ritorno prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni. L’obbligo di quarantena è valido anche per chi rientra in auto o in treno.
Per chi infrange le regole in vigore, si applicano le norme previste dal decreto legge numero 19 del 2020. Secondo l’articolo 4, “il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000“. Si prevede la riduzione di un terzo se pagate entro cinque giorni. Attenzione, “se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo“. In merito alla compilazione delle autodichiarazioni, “la veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato“.
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