Un’automobile, in alcuni casi, può essere soggetta a “fermo amministrativo” che, come dice la parola stessa, impedisce al proprietario del veicolo di guidarlo. Il fermo amministrativo è un atto con il quale le amministrazioni (Comuni, Regioni, Stato…) o gli enti competenti (INPS e altri), tramite i concessionari della riscossione, bloccano un bene mobile del debitore iscritto in pubblici registri con l’obiettivo di riscuotere i crediti non pagati. Questi ultimi possono essere tributi o tasse (ad esempio un mancato pagamento di una tassa come l’IVA, l’IRPEF, il bollo auto, l’IMU…) o multe conseguenti a violazioni del Codice della Strada.
Fermo amministrativo: disposizione e conseguenze
In caso di mancato pagamento della cartella esattoriale nei termini di legge, il concessionario della riscossione dispone il fermo dei veicoli intestati al debitore ed iscrive il provvedimento di fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
L’iscrizione del fermo comporta per il debitore l’impossibilità di guidare il proprio veicolo fino a quando egli non abbia saldato il debito. Il veicolo non può circolare (se circola scatterà una sanzione), non può essere radiato dal PRA, non può essere demolito od esportato e, se viene venduto in data successiva all’iscrizione del fermo, non può circolare e non può essere radiato dal PRA. Se il debitore non paga, inoltre, il concessionario della riscossione potrà agire forzatamente per la vendita del veicolo.
Cancellazione del fermo amministrativo
Per ottenere la cancellazione del fermo è necessario presentare ad un qualsiasi ufficio provinciale del PRA i seguenti documenti:
– provvedimento di revoca in originale (rilasciato dal concessionario della riscossione dopo aver saldato il debito per il quale è stato disposto il fermo) contenente i dati del veicolo, del debitore e l’importo del credito di cui si chiede la cancellazione;
– certificato di proprietà (CdP) o Certificato di Proprietà Digitale (CDPD), sul cui retro compilare la nota di richiesta, o il foglio complementare;
Il debitore, per ottenere la cancellazione del fermo, dovrà versare al PRA un’imposta di bollo di 32,00 euro (se si utilizza il retro del CdP o il CDPD come nota di richiesta). A questo punto il fermo amministrativo verrà cancellato e al guidatore sarà rilasciato un nuovo Certificato di Proprietà Digitale (CDPD).
Errore del concessionario e vendita anteriore all’iscrizione del fermo
Se il fermo amministrativo è stato iscritto erroneamente, perché basato su una somma non dovuta dal contribuente (sgravio totale per indebito), il concessionario della riscossione provvede a richiedere al PRA la cancellazione gratuita dell’iscrizione del fermo.
Se il veicolo è stato venduto in data anteriore al fermo, dopo aver trascritto il passaggio di proprietà al PRA, il concessionario della riscossione provvederà a cancellare gratuitamente il fermo amministrativo dagli archivi del PRA ed il veicolo potrà circolare regolarmente su strada.
Come verificare l’iscrizione di un fermo amministrativo
Per sapere se è stato disposto il fermo amministrativo di un veicolo bisogna richiedere una visura della targa all’ufficio provinciale ACI (6 euro), tramite il servizio online, o ad una delegazione ACI o ancora ad un’agenzia di pratiche auto. Se ci si rivolge ad una delegazione ACI o ad un’agenzia di pratiche auto, ai costi previsti per legge bisognerà aggiungere i costi per il servizio di intermediazione. La visura riporta tutte le informazioni giuridiche e patrimoniali risultanti in quel momento sul veicolo.