Fisco: previste nuove norme per i debiti fino a 120 mila euro. Ecco le dilazioni possibili fino a 120 mila euro previste dal dl Aiuti.
Introdotte nuove norme per quel che concerne le rateizzazioni dei debiti contratti con l’Agenzia Entrate Riscossione. Fino a 120 mila euro, dunque, sarà possibile chiedere una dilazione senza documentazione aggiuntiva, direttamente online. Ecco tutte le novità previste dal dl Aiuti e come presentare istanza.
Senza necessità di documentazione aggiuntiva, sarà possibile presentare istanza semplificata di rateizzazione fino a 120 mila euro, secondo quanto previsto dalle nuove norme introdotte dal dl Aiuti.
Oltre a fornire nuovi metodi di rateizzazione delle cartelle, viene messo a disposizione del contribuente anche una tempistica più allargata al fine di evitare la decadenza. Inoltre, secondo quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, sarà possibile compensare i crediti con i debiti a ruolo.
La dilazione semplificata può essere richiesta accedendo online, al sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, tramite Spid, Carta di Identità digitale e Carta Nazionale dei Servizi.
Una volta fatto accesso, bisogna recarsi nella sezione Rateizza adesso – presente nell’area riservata del portale. In questo modo, si potrà inviare autonomamente la richiesta di dilazione: via e-mail, poi, si riceverà il piano di pagamento che sarà diviso per un massimo di 72 rate.
Per quel che concerne la decadenza, per tutte le richieste presentate dal 16 luglio 2022, sarà determinata a seguito del mancato pagamento di otto rate, anche se non consecutive: in precedenza, infatti, il limite era stato impostato a cinque rate.
Qualora il debito non venga onorato come stabilito, non potrà essere dilazionato per una seconda volta. Ciò non preclude il fatto che si possa richiedere la dilazione di altri debiti relativi ad altri avvisi e cartelle.
Per quel che concerne i piani di dilazione all’8 marzo 2020, il numero di rate è stato esteso a 18: qualora non vengano pagate, il beneficio decade.
Per le rateizzazioni avvenute dopo l’8 marzo 2022 – e concernenti istanze presentate fino al 31 dicembre 2021 – la decadenza sussiste in relazione al mancato pagamento di dieci rate. Infine, per le rateizzazioni richieste dal 1° gennaio 2022 fino al 15 luglio 2022, la decadenza del beneficio scatta dopo cinque rate non onorate.
La legge 91/22, inoltre, mette a disposizione del pagatore anche la compensazione dei crediti non prescritti nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, senza l’obbligo di dover rinnovare, su base annuale, la misura stessa.
Lo stesso vale anche per i crediti derivanti da prestazioni professionali. Queste disposizioni sono valide per gli incarichi che l’Agenzia di riscossione ha ricevuto a partire dal 30 settembre 2013.
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