La guerra aperta ai furbetti del cartellino si consolida: i dipendenti pubblici che timbrano e poi si allontanano dal posto di lavoro, saranno sospesi entro 48 ore e licenziati entro 30 giorni, al termine del procedimento disciplinare. E’ quanto previsto dal decreto legislativo, attuativo della riforma ‘Madia bis’, che oggi è stato approvato in esame preliminare dal Cdm con i correttivi dei testi originari, dopo che lo scorso novembre, era stato dichiarato illegittimo dalla Consulta.
Il provvedimento contiene ‘Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n.116, apporta infatti modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare’.
I furbetti del cartellino che verranno colti in flagrante mentre si assentano dal posto di lavoro, grazie all’ausilio delle telecamere o di altri strumenti che registrano gli accessi agli uffici, verranno sospesi immediatamente e in via cautelare rimarranno senza stipendio, fatta eccezione per il diritto all’assegno alimentare, ‘senza obbligo di preventiva audizione dell’interessato’. A firmare la sospensione del furbetto del cartellino colto in fallo, sarà il responsabile della struttura, in cui il soggetto presta la sua opera, entro 48 ore dal momento in cui viene a conoscenza del fatto.
E’ tuttavia importante sottolineare, come si legge nel decreto anti furbetti del cartellino, che se tale termine viene violato, ‘non si determina la decadenza dall’azione disciplinare né l’inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l’eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile’.
Un’altra importante novità introdotta nei correttivi riguarda i termini per le azioni di risarcimento, che vengono prolungati: ‘Si prevede un maggior termine per esercitare l’azione di risarcimento per i danni di immagine alla PA provocati dalle condotte fraudolente punite dal licenziamento.’ Il comunicato di Palazzo Chigi chiarisce che per ‘la denuncia al Pubblico Ministero e la segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei conti avverrà, ora, entro 20 giorni (non più 15) dall’avvio del procedimento disciplinare, in modo da evitare un eccessivo accavallamento dei termini e delle procedure poste a carico delle pubbliche amministrazioni’ e aggiunge: ‘Lo stesso avverrà per il caso in cui la Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti ed entro 150 giorni (non più 120) dalla conclusione della procedura di licenziamento, potrà procedere per danni di immagine della Pa nei confronti del dipendente licenziato per assenteismo. La finalità è di garantire maggiore certezza e una più netta separazione tra il procedimento disciplinare a carico del dipendente (che si svolge presso l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari) e il conseguente procedimento per danni di immagine alla Pa (che si svolge presso la Procura generale della Corte dei conti)’.
Infine, tra le novità del decreto anti furbetti del cartellino, emerge l’obbligo di comunicazione dei provvedimenti disciplinari all’Ispettorato per la funzione pubblica, entro 20 giorni dall’attuazione degli stessi. Questo dovrebbe consentire di monitorare l’applicazione della riforma, nonché ‘di adottare ogni possibile strumento che ne garantisca la piena efficacia’.
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