Esiste la garanzia sulle auto usate? Certamente, in alcuni casi specifici stabiliti dalla legge. Andiamo a vedere quali sono le tutele per il consumatore prescritte dalla normativa.
Le regole alla base della compravendita fra un venditore professionale ed un acquirente privato sono contenute nel Codice del consumo, cioè il decreto legislativo numero 206 del 6 settembre 2005. Esso stabilisce all’articolo 129 comma 1 che “Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita“. Qualsiasi bene, senza distinzione tra nuovo o usato.
Il comma 2 prescrive minuzionsamente cosa s’intende per conformità. In sintesi, il bene deve corrispondere alla descrizione fatta dal venditore, sia nel contratto che nella pubblicità o con dichiarazioni verbali in presenza di testimoni; deve essere idoneo all’uso abituale che si fa di beni dello stesso tipo; deve anche avere la qualità e le prestazioni di un bene dello stesso tipo.
Però non si ha difetto di conformità quando tali difetti sono a conoscenza del consumatore al momento della conclusione del contratto. Quindi questi difetti vanno dichiarati nel contratto; tuttavia non possono essere tali da compromettere l’uso normale del bene (ad esempio non vi possono dare un’auto con le gomme lisce e i freni finiti, anche se lo scrivono sul contratto).
Altro aspetto importante: articolo 130, comma 1: “Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene“. Quindi è il concessionario a dover rispondere del difetto di fronte al consumatore. Se esiste una garanzia residua del produttore, sarà comunque il venditore a doverne gestire le pratiche di fronte al consumatore. Non può insomma dirvi “c’è la garanzia della casa, arrangiatevi”.
Altro punto fondamentale, articolo 132, comma 1: “Il venditore è responsabile, a norma dell’articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene“. Al comma 2 si stabilisce che, per avvalersi della garanzia, il consumatore deve comunicare al venditore il difetto entro due mesi dalla scoperta.
Poi l’articolo 134 dice al comma 2 che “Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno“.
Tutto questo significa che per un bene usato la garanzia può essere ridotta ad un anno ma deve essere espressamente indicata nel contratto. Se non c’è scritto nulla, allora per legge la garanzia è sempre di due anni, anche per l’usato. Quando il venditore dice che l’usato garantito è di un anno, mente o è gravemente ignorante. In ogni caso il problema sarà suo.
Un caso di scarsa trasparenza del venditore può avvenire nel caso delle cosiddette “chilometri zero“. Da un punto di vista legale, queste sono a tutti gli effetti auto usate. La garanzia del produttore vale per due anni a partire dal giorno dell’immatricolazione (quindi da quando il concessionario l’ha intestata a se stesso). Ma il concessionario è obbligato a garantire personalmente l’auto per due anni dal momento in cui lui la consegna fisicamente a voi. Spetterà poi a lui rivalersi nei confronti del produttore con la garanzia residua.
Altro dettaglio: se i difetti si manifestano entro 6 mesi dall’acquisto, si presume legalmente che questi esistessero già al momento dell’acquisto, salvo prova contraria (articolo 132 comma 3). Quindi entro 6 mesi sarà il venditore a dover dimostrare che quel difetto non esisteva in precedenza, non l’acquirente.
Il consumatore ha diritto al ripristino dell’auto nelle condizioni di conformità senza spese e in un tempo congruo. Se il ripristino fosse impossibile o comportasse spese irragionevoli per il venditore, allora il consumatore ha diritto, a sua scelta, ad una riduzione del prezzo o all’annullamento del contratto.
Nell’ultimo caso, il venditore dovrà restituire l’intero importo pagato a suo tempo dall’acquirente (comprese le tasse), detraendo solo il valore dell’uso avvenuto dal momento dell’acquisto a quello dell’annullamento. Se l’auto è stata acquistata tramite finanziamento (però deve essere un finanziamento di scopo, cioè usato espressamente per acquistare quell’auto), allora viene annullato anche il finanziamento. La società finanziaria dovrà restituire all’acquirente le rate già incassate (secondo il decreto legislativo 141 del 2010).
Infine, l’eventuale garanzia accessoria del venditore si intende aggiuntiva rispetto a quella legale. Qualsiasi contratto è nullo se nega o limita i diritti per il consumatore stabiliti dalla legge.
Il Codice del consumo è valido solo per le compravendite tra venditori professionali e consumatori privati. Per le vendite tra privati non è prevista garanzia. Invece le vendite tra soggetti professionali sono regolate dal Codice civile.