Da domani, il Green Pass sarà obbligatorio per i dipendenti del settore pubblico e privato. Il Governo ha adottato ieri due Dpcm che regolano modalità di accesso a lavoro e relativi controlli. Di seguito, alcune delle FAQ più interessanti sul tema.
Non c’è una modalità univoca di verifica del Green Pass, ogni amministrazione/azienda ha autonomia nell’organizzazione, sempre nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida presenti nel Dpcm del 12 ottobre.
I datori di lavoro definiscono le modalità dei controlli, che come priorità dovranno essere, se possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, senza causare ritardi o code all’ingresso.
In caso di mancato controllo all’ingresso, la verifrica del Green Pass potrà avvenire su base giornaliera, alla mattina, potrà essere generalizzato o a campione, coprendo almeno il 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.
Oltre all’app “VerificaC19”, saranno disponibili altre funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del Green Pass:
Per chi è ancora in attesa del Green Pass può usare i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri.
Chi non può vaccinarsi per comprovati motivi di salute dovrà esibire un certificato contenente l’apposito QR code. Il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.
Il lavoratore, del settore pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del Green Pass.
Nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.
Nel caso di accesso di un dipendente al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura: sarà applicata una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.
Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita dell’anzianità di servizio.
Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul Green Pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.
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