Circolare quando la patente è sospesa costituisce una violazione molto grave che comporta multe pesanti. Ma esattamente quali? Infatti negli ultimi anni ci sono state alcune incertezze di applicazione derivate da una modifica legislativa che ha creato confusione. Ora una recente circolare emanata dal ministero dell’Interno ha provato a chiarire la questione.
Il Codice della strada fin dall’inizio ha previsto il caso della revisione della patente quando, per diversi motivi, ci siano dubbi sull’idoneità tecnica o psicofisica del titolare. Lo prescrive l’articolo 128; esso, nella sua forma originale approvata nel 1992, puniva con una multa specifica chi circolava senza essersi sottoposto alla visita o dopo esito negativo della stessa.
C’è poi l’articolo 218 che indica le multe per chi guida anche dopo aver ricevuto una sospensione della patente. Si tratta quindi di situazioni differenti tra loro.
Tuttavia la legge numero 120 del 29 luglio 2010 ha completamente riscritto l’articolo 128 del Codice, introducendo delle disposizioni più severe. Ad esempio, imponendo la revisione della patente per chiunque provochi un incidente stradale con feriti gravi. Il problema è che ad un certo punto va a creare una sovrapposizione con l’articolo 218 che crea confusione.
Infatti il comma 2 dell’articolo 128 modificato, recita al terzo paragrafo: “Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida“. Parla quindi genericamente di patente sospesa.
L’articolo 218 al comma 6 dice invece: “Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente…, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi“. Anche qui si parla genericamente di patente sospesa, ma le multe sono ben più pesanti.
Allora a chi si deve dare retta? Quali disposizioni devono applicare agenti e prefetti? L’ennesimo caso di legge scritta superficialmente che provoca incertezze nell’applicazione, col rischio di dare punizioni diverse a comportamenti uguali. Infatti in questi ultimi anni non sono mancate le cause giudiziarie fra chi sosteneva l’uno o l’altro criterio di applicazione.
Il ministero dell’Interno, attraverso una circolare del 1° giugno 2016, ha provato a metterci una pezza, fornendo delle chiavi d’interpretazione. Essenzialmente, dice il ministero, esistono due categorie diverse di sospensioni. Quelle che hanno una natura “accessoria” e quelle di origine “cautelativa“.
Le sospensioni accessorie sono quelle legate a violazioni gravi al Codice, come la guida in stato di ebbrezza o di alterazione provocata da droghe. Le sospensioni cautelative sono invece quelle decise per il venir meno dei requisiti di abilitazione alla guida: requisiti psicofisici (uno stato di salute che impedisce di avere le dovute capacità nella guida) o tecnici (aver esaurito tutti i punti della patente in seguito a multe).
Le sospensioni cautelative mirano a prevenire comportamenti pericolosi che non si sono ancora verificati, quindi secondo il ministero devono essere considerate come regolate dall’articolo 128, cioè con le multe meno pesanti.
Invece le sospensioni accessorie sono punizioni per comportamenti molto pericolosi già verificatisi. Quindi la loro violazione riveste una gravità molto elevata, per cui va punita con l’applicazione dell’articolo 218, quello che prevede le multe più pesanti.