Guida in stato di ebbrezza: l’illusione di rifiutare l’alcoltest

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Una sentenza su un aspetto molto delicato, cioè la guida in stato di ebbrezza. L’argomento è la non punibilità per tenuità del fatto se chi viene fermato rifiuta di sottoporsi all’alcoltest. Una recente sentenza della Cassazione potrebbe far pensare ad una scappatoia per gli ubriachi al volante, ma in realtà le cose non stanno così. Anche perché nel frattempo è stata approvata la legge sull’omicidio stradale che chiude la questione.

La Cassazione, attraverso la sentenza delle sezioni unite (penale) numero 13682 del 25/2/2016, depositata il 20 aprile, ha respinto il ricorso di un uomo condannato dal Tribunale di Cosenza per guida in stato di ebbrezza relativamente ad un fatto del 2011. Egli si era rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. La sentenza era stata confermata dalla Corte di appello di Catanzaro.

FATTO NON GRAVE? DIPENDE
Il ricorrente si era opposto alla condanna appellandosi ad una circostanza prevista da una modifica al Codice penale varata nel 2015, successivamente alla sentenza di appello. Si tratta della non punibilità per particolare tenuità del fatto, contenuta nell’articolo 131-bis, introdotto dalla legge numero 28 del 16 marzo 2015.
Essa dice che, nei reati che prevedono una pena massima di cinque anni, “la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale“. L’articolo 133 indica i criteri di cui il giudice deve tenere conto nel valutare la gravità del fatto.

Ci sono state in passato alcune sentenze che hanno applicato questo nuovo articolo del Codice penale anche al caso della guida in stato di ebbrezza, definita dal Codice della strada agli articoli 186 e 186-bis; esse avevano proprio escluso la punibilità perché il fatto, la guida sotto influsso di alcolici, non era stato seguito da una condotta di guida concretamente pericolosa. In particolare, per chi ha tempo e voglia, può essere interessante leggere la sentenza della Cassazione n. 33821/2015.

SE GUIDI UBRIACO NON C’E’ GIUDICE CHE TENGA
E’ vero che spetta al giudice valutare caso per caso se questa circostanza si applica. Tuttavia proprio per questo gli sbevazzoni non possono stare troppo tranquilli. Infatti è vero che la sentenza di cui parliamo (la 13682/2016) stabilisce un principio di diritto: “La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcoolimetrico, previsto dall’art. 186, comma 7, cod. strada“.
Spiegato qualche riga prima dicendo che l’applicazione del 131-bis “impone di considerare se il fatto illecito abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso… non è indifferente che il veicolo sia stato guidato per pochi metri in un solitario parcheggio o ad elevata velocità in una strada affollata, magari generando un incidente“.
Ma subito dopo ferma l’entusiasmo degli etilici aggiungendo: “Si tratta di prendere in esame i fatti e le valutazioni espresse nella pronunzia di merito e di verificare se possa ritenersi concretata la fattispecie legale di speciale tenuità“. Traduzione: bisogna vedere quanto l’imputato fosse ubriaco per stabilire la sua pericolosità.
Nel caso in questione “l’imputato, fermato dai Carabinieri, mostrò immediatamente i sintomi di un grave stato di alterazione alcoolica: forte alito vinoso, difficoltà di espressione, eloquio sconnesso, difficoltà di coordinamento dei movimenti, stato confusionale, equilibrio precario, andatura barcollante. Egli venne sottoposto al test qualitativo preliminare che ebbe esito positivo e rifiutò di sottoporsi all’alcoltest. Tali dati, valutati alla stregua dei criteri previsti dalla legge, consentono di escludere che sia ravvisabile un fatto specialmente tenue: il rifiuto è stato deliberato e motivato dall’esito dell’indagine preliminare; e d’altra parte lo stato d’alterazione era tanto marcato da consentire agevoli deduzioni sulla pericolosità della condotta di guida“. Per questi motivi la Cassazione ha respinto il ricorso del guidatore, confermando la condanna.

RIFIUTARE L’ALCOLTEST NON SERVE
Allora chi guida ubriaco e non provoca incidenti ma viene fermato dalla Polizia può cavarsela rifiutando l’alcoltest e appellandosi alla tenuità del fatto, sperando in un giudice favorevole? Serve a poco.
Se lo ritengono necessario, gli agenti possono effettuare un accertamento forzato presso il comando o un ospedale, anche se non è accaduto un incidente. Lo dice chiaramente l’articolo 186 del Codice della strada. Vale anche per le droghe, articolo 187.

Se poi c’è stato un incidente che ha causato morti o feriti gravi, entra in gioco la nuova legge sull’omicidio stradale, che consente agli agenti un immediato trasporto del sospettato presso una struttura sanitaria per sottoporlo agli appositi test. Qui si parla del Codice penale: articolo 589-bis, 590-bis e 359-bis. Chi ha il vizio di alzare il gomito farebbe bene a leggerli.

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