Come prevedibile i cori razzisti cantati dai tifosi della Lazio durante il match contro il Lecce sono stati puniti dal giudice sportivo che ha squalificato la Curva Nord per una giornata: inoltre è stato chiesto alla Procura Federale un approfondimento sui cori razzisti contro Lukaku da parte dei tifosi del Napoli nel posticipo di ieri sera.
La Lazio paga con un turno di squalifica i cori razzisti che hanno animato la sfida del Via del Mare contro il Lecce.
I “buuu” che avevano accompagnato Umtiti e Banda fin dai primi minuti del match avevano portato l’arbitro Marinelli a sospendere il match per alcuni minuti con la società capitolina che in un comunicato ufficiale aveva condannato l’atteggiamento dei propri tifosi.
Nel pomeriggio è arrivata anche la decisione del giudice sportivo che ha deciso di squalificare la curva biancoceleste per un turno: la squadra di Sarri giocherà senza il supporto della propria tifoseria dunque la sfida di domenica contro l‘Empoli di Paolo Zanetti.
Il giudice sportivo ha squalificato per un turno la curva nord della Lazio in seguito agli insulti discirminatori verso Banda e Umtiti nella sfida del Via del Mare.
La decisione arriva sul comunicato ufficiale successivo alla 16esima giornata di Serie A:
“Si riferisce che durante l’intera gara i sostenitori della società Lazio, assiepati nel settore ‘ospiti distinti sud-est’, si rendevano responsabili nella quasi totalità (circa 1.000 dei 1.072 occupanti), di ripetuti cori espressione di discriminazione razziale nei confronti dei calciatori del Lecce Banda ed Umtiti; considerato che i cori venivano percepiti da tutti e tre i collaboratori della Procura, opportunamente posizionati anche in parti dell’impianto distanti dal Settore sopradetto; considerato che in base alla suddetta relazione tali comportamenti sono attribuibili alla tifoseria della società Lazio che nelle gare casalinghe occupa il settore denominato ‘Curva Nord’ dello Stadio Olimpico di Roma; ritenuto che, in ragione della gravità, della dimensione e della percezione reale del fenomeno, tale anche da costringere il direttore di gara ad interrompere il gioco per permettere l’effettuazione, da parte dello speaker, del messaggio previsto in caso di cori di discriminazione razziale, i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell’art. 28, n. 4, CGS”, per questi motivi si “delibera di sanzionare la Società Lazio con l’obbligo di disputare una gara con il settore indicato dai collaboratori della Procura federale nella propria relazione, sulla base delle informazioni acquisite dal dirigente responsabile dell’ordine pubblico, privo di spettatori”.
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