L’immunità parlamentare tocca anche i consiglieri regionali. L’argomento oggi è di attualità per via della riforma costituzionale che riguarda la composizione del nuovo Senato in cui potrebbero entrare consiglieri regionali e sindaci, estendendo anche a loro l’immunità dei senatori. In realtà i membri del Consiglio Regionale hanno già l’immunità che è loro garantita dalla Costituzione. Al pari dei colleghi nazionali, gli eletti in Regione sono i rappresentanti della volontà popolare e hanno un ruolo istituzionale, coperto da determinate garanzie: vediamo nei dettagli.
Come per deputati e senatori, anche per i consiglieri regionali è la Costituzione a indicare di che tipo di immunità godono nello specifico con l’articolo 122.
Il testo, al comma quattro, recita che “i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni”.
Chi siede oggi in Regione ha dunque quella che è definita come l’insindacabilità che garantisce la libertà di pensiero e di voto nell’ambito delle funzioni di rappresentanza politica. Non è dunque una copertura da tutti i reati, come spesso si sente nei discorsi sulla “casta” dei politici: come i colleghi di Roma, anche chi siede in Regione deve poter esercitare la propria funzione in tutta libertà di parole e voto.
A differenza di deputati e senatori, i consiglieri regionali non hanno l’altro aspetto dell’immunità parlamentare, cioè l’inviolabilità: questo significa che sono soggetti alla giustizia ordinaria e non è necessaria alcuna autorizzazione per qualsiasi procedimento giudiziario.
In passato si è anche tentato di estendere l’inviolabilità ai consiglieri regionali, oltre a farli rientrare nei progetti di riforma che voleva estendere ad altre cariche dello Stato l’immunità garantita al presidente della Repubblica (lodo Schifani e lodo Alfano): tutti i tentativi sono stati affossati dalla Corte Costituzionale.