Sono arrivate oggi, giovedì 15 aprile, le istruzioni dell’Inps per la richiesta del Reddito di emergenza. Questa misura di sostegno economico è stata istituita con l’articolo 82 del Decreto Rilancio dello scorso 19 maggio.
Il Reddito di emergenza prevede il riconoscimento di tre mensilità, da marzo a maggio, per le famiglie in condizioni di difficoltà a causa della pandemia da Covid-19. Per accedervi, le famiglie dovranno essere in possesso di diversi requisiti: residenza, economici, reddituali e patrimoniali, tutti previsti dalla legge.
Le domande per il Reddito di emergenza possono essere presentate a partire dallo scorso 7 aprile. Inoltre, potranno essere inviate, esclusivamente per via telematica, fino alla fine del mese di aprile. Per poter accedere al REM, la famiglia dovrà avere un valore di reddito minimo familiare, riguardante il mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio.
Attraverso questa misura potranno essere erogati diversi importi a sostegno delle famiglie in difficoltà. Infatti, potrà essere erogato un importo pari a 400 euro per mensilità nel caso di un unico componente. L’importo andrà poi aumentando secondo una scala di equivalenza di 0,4 per ogni componente maggiorenne e di 0,2 per ogni minore. Questo, fino ad un massimo di 2, a meno che non siano disabili. In quest’ultimo caso, la scala di equivalenza arriva a 2,1 con 840 euro.
Rispetto al decreto Rilancio, l’ultimo decreto Sostegni ha individuato alcune nuove categorie di soggetti che potranno accedere al Reddito di emergenza. Tra questi rientrano coloro che hanno terminato, tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, di percepire la Naspi e la Discoll. Ma non solo. Perché riguarderà tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di legge.
Secondo quanto riportato dalla indicazioni dell’Inps, coloro che hanno terminato di percepire Naspi e Discoll dovranno essere anche coloro che dovranno emettere la domanda per il Reddito di emergenza.
Il Reddito di emergenza, come appare sul sito dell’Inps, non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di soggetti che hanno percepito, o percepiscono, un’indennità per i lavoratori danneggiati dalla pandemia da Covid-19. Inoltre, non possono accedere al REM neanche i nuclei familiari all’interno dei quali anche un solo soggetto, al momento della domanda, percepisce una pensione diretta o indiretta o i percettori di reddito o pensione di cittadinanza.
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